Breve guida all’invio fatture elettroniche: la trasmissione tramite Sistema di Interscambio deve venire entro 12 giorni: Alcuni chiarimenti in merito agli obblighi e sanzioni per ritardi.
Fattura elettroniche: emissione e regole
La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. In particolare, per la fattura elettronica, l’emissione avviene al momento della trasmissione tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Fattura immediata
La fattura elettronica immediata deve essere emessa (e quindi trasmessa allo SdI) al massimo entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Se le fatture immediate non vengono emesse entro le ore 24 ore del giorno stesso di effettuazione dell’operazione, si può comunque procedere entro i 12 giorni successivi. È richiesta l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione.
Requisiti specifici ed esempi pratici
Ai sensi del comma 2, lett. g) bis, dell’art. 21 DPR 633/1972 la fattura contiene le seguenti indicazioni:
“data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, semprechè tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.
Si ipotizzi un incasso di una parcella in data 28 gennaio 2024, e la spedizione tramite SdI avvenga il 10/2/2024, in tal caso avremo:
- data di effettuazione dell’operazione: 28/1/2024,
- data di emissione della fattura: 9/2/2024,
- numero e data della fattura: fattura numero 1 del 28/1/2024,
- campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: 28/1/2024.
Fattura differita
In caso di fattura riepilogativa differita l’emissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In questo caso, con riferimento alla data da indicare in fattura differita, è possibile indicare come data del documento la data dell’ultima operazione.
Resta inteso che l’IVA sarà comunque dovuta nel mese di effettuazione dell’operazione.
Fatturazione elettronica sanzioni e rimedi
In caso di tardiva emissione si applica la sanzione prevista dall’art. 6 del DL n. 471/97, che va dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato.
La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
È ammesso il ricorso al cosiddetto “ravvedimento operoso”.
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Redazione
Sabato 10 febbraio 2024