In caso di assunzione di soggetti beneficiari del nuovo reddito di inclusione (che ha sostituito il Reddito di cittadinanza), spetta al datore di lavoro un’agevolazione contributiva. vediamo quali sono le regole per l’accesso ed i benefici previsti.
Come noto tra le misure previste dal Legislatore per l’occupazione rientra anche quella che riguarda i lavoratori percettori di assegno di inclusione e di supporto alla formazione e lavoro.
La norma introdotta dalla Legge n. 85-2023 entra in vigore a partire dall’1 gennaio 2024 per le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato anche a tempo parziale, con rapporto di apprendistato o con contratto a termine.
Nota: l’agevolazione prevede per ciascun lavoratore assunto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua.
Non rientrano nel tetto degli 8.000 euro annui e quindi debbono essere versati: i premi ed i contributi assicurativi INAIL; il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006); il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015; Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000; le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento; le contribuzioni alla previdenza complementare; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1, commi da 8 a 14, del D.L.vo n. 182/1997; il contributo di solidarietà per gli sportivi