Le recentissime modifiche in materia di contraddittorio preventivo introdotte nello Statuto dei diritti del Contribuente dal D.Lgs. n. 219/2023 dovranno essere coordinate con le modifiche in tema di accertamento e istituti deflattivi. Se i contenuti della bozza del decreto legislativo saranno confermati, la disciplina assumerà una complessità sino ad oggi inedita.
Premessa: il contraddittorio prima della legge delega
Sino alla recente (e ancora in via di completamento) generalizzazione del principio del contraddittorio, si era consolidato, dopo le Sezioni Unite n. 24823/2015, l’orientamento secondo non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo, se non nelle ipotesi espressamente previste (es.: accertamento sintetico, studi di settore, abuso del diritto, accertamenti conseguenti a accessi, ispezioni e verifiche, etc.) e per i tributi armonizzati.
Per questi ultimi, tuttavia, è necessario fornire la cosiddetta prova di resistenza, ossia dimostrare, sulla base di un giudizio ex ante, che, se il contraddittorio si fosse tenuto, l’Amministrazione avrebbe potuto assumere una decisione diversa.
Dal 1 luglio 2020, l’art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/97 obbliga gli uffici, salvo che per gli accertamenti “parziali”, per quelli preceduti da processo verbale di constatazione e in generale per le situazioni di particolare urgenza, ad attivare il procedimento di accertamento con ad