Attenzione agli adempimenti per il contribuente forfettario che sfora la soglia di 100.000 euro di ricavi e compensi nell’anno: passa direttamente nel regime IVA ordinario.
Con il recente comunicato del 5 dicembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni sull’ambito applicativo delle modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di bilancio 2023.
Contribuenti forfettari e sforamento della soglia dei 100mila euro
La principale di esse è senz’altro quella che prevede la fuoriuscita (immediata) dal regime forfetario, nel caso di superamento della soglia dei 100.000 euro di ricavi/compensi; proprio su essa, infatti, si incentrano le principali indicazioni.
La rettifica della detrazione IVA
La prima riguarda la cosiddetta rettifica della detrazione Iva non operata al momento dell’acquisto sia di beni dell’attivo circolante (giacenze di magazzino) sia di servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al termine dell’ultimo anno di applicazione del regime forfetario (i canoni di leasing a cavallo dei due regimi), sia di beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, qualora non siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.
Al riguardo, vale l’articolo 19-bis2 del decreto Iva.
Il recupero di tale Iva andrà effettuato a mezzo versamento in un’unica soluzione nella dichiarazione Iva relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
La fattura con cui si superano i 100mila euro va assoggettata ad IVA
La seconda riguarda l’assoggettamento ad Iva dell’operazione il cui incasso ha comportato il superamento di detto limite.
Poiché tale operazione, a norma di legge, diventa rilevante ai fini Iva, occorrerà assoggettarla ad imposizione; se l’incasso è contestuale all’emissione del documento, questo deve esporre l’Iva a debito e l’eventuale ritenuta d’acconto, mentre in caso di incasso successivo all’emissione della fattura, questa andrà integrata emettendo una nota di debito per l’importo della corrispondente Iva.
Anche in questo caso, come si vede, si tratta dell’applicazione della regola generale, in base alla quale va assoggettata ad Iva la fattura il cui incasso ha determinato lo sforamento.
Infine le ritenute d’acconto
La terza, riguarda l’aspetto della ritenuta d’acconto sulle fatture emesse di cui al punto precedente.
Poiché, come è noto, le ritenute devono essere operate all’atto del pagamento, esse dovranno essere applicate ai compensi per le sole prestazioni il cui incasso comporta il superamento soglia e per quelle successive, mentre per i compensi incassati in precedenza la ritenuta non va applicata.
Infine, gli aspetti degli adempimenti fiscali.
La gestione dei registri IVA
Se i registri Iva andranno istituiti solo dalla data dell’incasso della fattura che ha determinato lo sforamento, in quanto nessun obbligo di rettifica si pone per le fatture emesse antecedentemente senza Iva, il discorso è diverso ai fini delle imposte dirette, in quanto in tale ambito il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno.
Conseguentemente, egli istituirà le scritture contabili e assolverà gli adempimenti necessari alla determinazione del reddito nei modi ordinari.
Come si vede, tutte le affermazioni contenute nella circolare nulla aggiungono a quanto già previsto dalla legge, recando conferme che sono utili solo ad evitare infondate contestazioni da parte dell’Agenzia.
NdR. Per una ulteriore trattazione del caso di sforamento della soglia dei 100.000 da parte dei forfettari clicca qui
Danilo Sciuto
Martedì 19 Dicembre 2023