Riforma Statuto del Contribuente: atti annullabili in assenza di contraddittorio effettivo?

di Isabella Buscema

Pubblicato il 3 novembre 2023

La riforma fiscale intende estendere l'obbligo di contraddittorio generalizzato per arrivare ad un più corretto rapporto Fisco - Contribuente, con l’obiettivo di semplificare le procedure e introdurre un contraddittorio effettivo.

Spetta al Legislatore, e non alla Corte Costituzionale, introdurre una forma di contraddittorio endoprocedimentale generalizzato nell'ordinamento tributario.

Solo un tempestivo intervento normativo può colmare la lacuna evidenziata, garantendo l'estensione del contraddittorio nei procedimenti di imposizione tributaria.

Serve una legge per estendere il diritto al contraddittorio dei contribuenti anche per quanto riguarda gli accertamenti detti "a tavolino" da parte dell'Agenzia delle Entrate, accertamenti che, peraltro, anche con questa "lacuna" sono da considerarsi attualmente legittimi in attesa dell'auspicato intervento del legislatore.

Il governo ha emanato, a tal riguardo, in attuazione della legge delega n. 11/2023, un decreto attuativo relativo al rinnovo dello Statuto del Contribuente, con l’obiettivo di semplificare le procedure e introdurre un contraddittorio effettivo.[1]

 

Attuale regime del contraddittorio

atti annullabili senza contraddittorioCome recentemente espresso dalla Corte di cassazione:

"In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito".

Negli stessi termini la Corte costituzionale, ha affermato che il diritto nazionale:

«non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto»,

escludendo, pertanto,...

«che possa attribuirsi valenza generale alla previsione dell'art. 12, comma 7, statuto contribuente, perché questa disposizione, come emerge dal suo tenore testuale, va delimitata ai soli accertamenti conseguenziali ad access