Cassazione: contraddittorio endoprocedimentale non sempre obbligatorio

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 18 ottobre 2019

Se in sede di accesso non si acquisisce documentazione non si aspetta per la notifica dell’accertamento.
Esponiamo il pensiero della Corte di Cassazione circa il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, la cui obbligatorietà non è assoluta

Con l’ordinanza n. 15154 del 3 giugno 2019, la Corte di Cassazione ritorna ad affrontare la questione dell’accertamento anticipato, esaminando un aspetto particolarmente interessante.

 

Il fatto: l'AdE contesta una sentenza di annullamento di accertamento fiscale

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato, per difetto del contraddittorio, l'accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per gli anni 2006 e 2007.

Secondo la CTR al momento della notifica dell'atto impositivo non era ancora decorso il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000

“nemmeno potendosi ritenere che l'accesso finalizzato all'acquisizione dei documenti utili all'attività accertativa fosse escluso dalla accennata disposizione, invece dovendosi fare applicazione dei principi espressi da Cass. n. 18110/2016 e Cass. n. 15624/2014”.

L'Agenzia ricorrente deduce la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, in quanto la CTR, nel ritenere applicabile detta norma

“non avrebbe considerato che all'atto dell'accesso presso i locali del contribuente non era stato né acquisito né consegnato alcun atto fra quelli richiesti dai verbalizzanti - per come risultava dal verbale appositamente redatto - avendo la parte contribuente, in epoca successiva, provveduto a consegnare, presso gli Uffici dell'amministrazione, i documenti richiesti.

Tanto escludeva la necessità di applicar