Torniamo sul problema della validità degli accertamenti a tavolino emessi senza aver sentito il contribuente in contraddittorio.
Esaminiamo lo stato attuale della giurisprudenza dopo l’intervento della Consulta.
L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12, comma 7, della legge n 212 del 2000 – lo statuto del contribuente -, prevede che l’obbligo del contraddittorio deve precedere in ogni caso l’emissione di un avviso di accertamento all’esito di qualsiasi tipo di controllo?
La limitazione ai soli casi di verifiche presso i luoghi di esercizio dell’attività del contribuente del contraddittorio endoprocedimentale è lesiva dei principi di uguaglianza e ragionevolezza?
Rientra nella discrezionalità legislativa, giustificata dalla natura degli interessi in gioco, tener conto delle diverse modalità con cui può atteggiarsi il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria?
Di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti?
Accertamento a tavolino senza contraddittorio: i principi e le lacune normative
Il contraddittorio endoprocedimentale serve a garantire, da un lato, il diritto di difesa del contribuente, potendo far emergere elementi idonei a contestare i presupposti dell’accertamento fiscale; dall’altro, il diritto ad una buona amministrazione, potendo deflazionare il contenzioso fiscale, in ogni ipotesi di controllo.
Tuttavia, mentre per i cosiddetti “tributi armonizzati”, l’obbligo del contraddittorio deriva dal diritto europeo, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di gi