Il legittimo utilizzo dello spesometro integrato

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 2 novembre 2023

Segnaliamo una recente sentenza di Cassazione in cui è analizzato l’accertamento tramite i dati dello spesometro integrato. Tali dati sono validi per motivare la pretesa del Fisco.

In tema di motivazione degli atti tributari, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale:

«nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento».

Così si esprime la Corte di Cassazione richiamando una serie di precedenti giurisprudenziali[1].

 

Il caso: accertamento sui dati dello spesometro integrato

spesometro integratoLa CTR - a fronte dell’accertamento induttivo puro operato dall’Ufficio sulla base dei dati dello “spesometro integrato – ha annullato la ripresa in quanto l’Ufficio...

...“nulla [aveva] dedotto in ordine alla mancata produzione in giudizio degli elementi derivanti dallo spesometro integrato”,

per cui appariva evidente

come tale modus procedendi fosse del tutto criptico ed illegittimo non consentendo al contribuente, neppure in sede giudiziale, di verificare l’effettività dei dati contabili sui quali era stato operato l’accertamento induttivo”.

 

Il pensiero dei giudici di vertice

Per la Corte, con ciò la CTR:

in violaz