L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26107 del 18 ottobre 2018, ha confermato il principio, reiteratamente affermato, secondo cui in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
Il caso di specie trae origine dall’impugnazione degli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP e IVA anni dal 2004 al 2007 - emessi a seguito di PVC della Guardia di Finanza che aveva rilevato la mancata tenuta di contabilità fiscale in presenza di attività imprenditoriale di e-commerce su piattaforma E. E. sarl -.
Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto motivati gli atti impositivi relativi agli anni 2005 e 2006, nonostante la mancata allegazione della documentazione, richiamata solo per relationem nel P.V.C, ma non allegata a quest’ultimo.
Per la Cor