In ipotesi di scissione parziale, al fine dell'individuazione del soggetto titolare di legittimazione attiva nelle posizioni soggettive, sussistono due criteri alternativi: quello della proporzionalità in base all'ammontare del patrimonio netto contabile assegnato alla beneficiaria ovvero trattenuto dalla scissa, e quello della connessione, specifica della posizione soggettiva con la porzione di impresa trasferita.
Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti.
Il caso scissione parziale e istanza di rimborso
La Corte di Cassazione si è espressa in tema di rimborso, sia sotto il profilo dei termini per la presentazione della relativa istanza che sotto quello della legittimazione attiva in caso di scissione.
Nel caso di specie, la società presentava istanza di rimborso dell'Irap che riteneva di avere versato in eccesso.
L'Amministrazione finanziaria non rispondeva e la contribuente impugnava quindi il silenzio rifiuto innanzi alla Commissione Tribut