Un recente interpello del Fisco sembra mettere i bastoni fra le ruote ai soggetti che intendono operare una scissione parziale.
Il caso riguarda l’operazione di scissione con sopravvivenza della società scissa, senza retrodatazione: la gestione del periodo d’imposta interinale genera troppe distorsioni.
L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa in merito ad una scissione parziale senza retrodatazione degli effetti fiscali, ha ritenuto che l’eventuale perdita emersa nel periodo interinale temporalmente raccordato alla data di efficacia giuridica della scissione, configuri una posizione soggettiva da ripartire secondo il principio generale dell’art 173, 4° comma Tuir, e cioè in proporzione delle quote di patrimonio netto contabile trasferite alla società beneficiaria e rimaste alla società scissa.
Tale frazione di perdita trasferita alla società beneficiaria integra, per l’Agenzia delle Entrate, l’applicazione delle limitazioni di cui all’art 172, comma 7°, richiamato dall’art. 173, comma 10, Tuir, in materia di riporto delle perdite.
A maggior specificazione si rappresenta che il comma 7, dell’art. 172 limita il riporto delle perdite alla parte che non eccede l’ammontare del patrimonio netto della società fusa (scissa) quale risulta dall’ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’art. 2501 quater codice civile e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili (Fusa/Scissa) risulti un ammontare di ricavi e di proventi della gestione caratteristica ed un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi.
Scissione parziale: la natura dirompente del principio enunciato dall’Agenzia delle Entrate
Il principio di cui alla citata risposta ad interpello appare dirompente, in quanto assume a posizione soggettiva una perdita del tutto provvisoria non raccordata ad alcun autentico periodo d’imposta, né per previsione statutaria, né per configurazione legislativa, prospettando per la società scissa l’obbligo delle verifiche relative ai limiti per il riporto delle perdite di cui all’art 172, comma 7°, Tuir.
Attenzione alla gestione del periodo d’imposta interinale
Nel caso di scissione parziale e, quindi, di sopravvivenza della società scissa, senza la previsione di retrodatazione degli effetti fiscali (possibile, peraltro, solo in caso di scissione totale ai sensi de comma 11, dell’art 173, Tuir), il periodo interinale di quest’ultima non assume l’ordinaria peculiarità del consolidamento, dal momento che il periodo d’imposta della società scissa prosegue senza soluzione di continuità sino alla sua ordinaria data di chiusura (31/12 nel caso coincidenza con l’anno solare).
In altri termini, mancando una specifica previsione di legge