Il ravvedimento non così speciale dei corrispettivi conviene?

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 12 ottobre 2023

Sono molte le perplessità sul ravvedimento "speciale" dei corrispettivi previsto dal recente decreto Energia: la sanatoria prevista appare complessa, costosa e poco conveniente, nonostante la campagna di compliance in atto.

corrispettivi telematici grande distribuzioneAnalizziamo la norma di favore in tema di ravvedimento dei corrispettivi contenuta nel decreto Energia per scoprirne la reale utilità.

Come abbiamo anticipato nel contributo precedente, il “Decreto energia” (segnatamente l’art. 4 del D.L. n. 131/2023) ha introdotto un ravvedimento operoso che possiamo definire “particolare”, nel senso letterale del termine, in quanto esso si applica solo alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi (non, dunque, alle fatture elettroniche), sempreché esse siano state commesse tra l'1/1/2022 ed il 30/6/2023.

 

Ravvedimento dei corrispettivi: le violazioni sanabili

Le violazioni interessate sono quelle di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 6 del D. Lgs. 471/1997), ossia:

  • la mancata/tardiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
  • la memorizzazione/trasmissione telematica di corrispettivi infedeli.

 

La riduzione delle sanzioni col ravvedimento particolare

A tali infrazioni si applica la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (anche in presenza di un PVC, ossia anche se le violazioni sono già state accertate) con la riduzione della sanzione edittale a:

  • 1/8 per le violazioni commesse nel 2023;
  • 1/7 per quelle commesse nell’anno 2022.

Ovviamente a questo sono da aggiungere l’eventuale imposta non versata e i relativi interessi di mora.

La peculiarità del ravvedimento sta quindi nella mancata applicazione della riduzione a 1/5 se le violazioni sono state già constatate; ciò vale però solo per le violazioni contestate entro il 31/10/2023, in quanto per quelle contestate successivamente, tornerà ad applicarsi l’abbattimento a 1/5 delle sanzioni in presenza di PVC.

Il ravvedimento va perfezionato (ossia infrazione regolarizzata e versamento effettuato) entro il 15/12/2023.

Fin qui, nulla da dire. Ma vediamo più in particolare l’applicazione pratica della norma.

 

Ravvedimento particolare dei corrispettivi: alcune valutazioni sulla convenienza

In primo luogo, notiamo come nulla venga detto sulla deroga al comma 4 del citato art. 6, sicché si applica la sanzione minima di € 500 a ciascuna singola certificazione omessa/infedele.

In secondo luogo, la norma non fa alcun riferimento nemmeno alla violazione (art. 11, comma 2-quinquies) riferita al caso in cui si sia incorsi nell’omessa/tardiva trasmissione dei corrispettivi o nella trasmissione di corrispettivi infedeli pur avendo fatto partecipare i corrispettivi effettivi alla liquidazione periodica, nel qual caso trova applicazione la sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione.

Infine, se, come abbiamo visto, la contestazione avvenuta entro il 31/10 non fa gioco sulla riduzione da ravvedimento, permane invece l’ordinaria causa ostativa al ravvedimento ove la sanzione risulti già irrogata dall’ufficio, ex art. 16, D. Lgs. n. 472/97.

Ma quel che più conta, è che anche nella fattispecie in cui il ravvedimento in commento è permesso, permangono delle perplessità.

 

La complessità della procedura di ravvedimento

Nel caso in cui un dettagliante abbia omesso la certificazione di un corrispettivo e se ne accorga dopo l’invio della dichiarazione relativa all’anno della infrazione, il ravvedimento è infatti decisamente antieconomico.

Per la regolarizzazione, dovrà infatti sanare:

  • la mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi;
  • la LI.PE. infedele;
  • il Modello Iva infedele;
  • i versamenti relativo al modello Redditi.

In caso di accertamento da parte dell’Agenzia, si applicherà obbligatoriamente il cumulo giuridico, che dati alla mano ha un costo non superiore a quello della somma dei singoli ravvedimenti: è, questa, una notazione che vale da sempre nel caso di infrazioni in tema di Iva, che hanno natura prodromica.

Profili di convenienza nascono invece qualora si dovesse sanare soltanto la mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, nel caso in cui non sia scaduto il termine per la presentazione della Lipe relativa al trimestre (circostanza invero abbastanza rara).

Di contro, la situazione su descritta sarebbe ancora peggiore qualora fosse trascorso non solo il termine per la dichiarazione Iva, ma anche quello per i redditi, in quanto in tal caso si dovrebbero regolarizzare anche tali infedeltà dichiarative.

In conclusione, il ravvedimento descritto in questo contributo è da apprezzare soltanto se il contribuente si accorga delle infrazioni entro il termine per la presentazione della Li.Pe. del relativo trimestre, attualmente impossibile in quanto la Lipe del secondo trimestre 2023 è stata già trasmessa.

Segnaliamo inoltre che, dati i probabili errori (se non certi viste le parole del comunicato di ieri 11 ottobre) nelle lettere di compliance inviate dall'Agenzia sulle differenze fra incassi pos e corrispettivi, l'appeal della sanatoria è ancora più scarso.

 

NdR: per avere ulteriori informazioni sulla materia puoi consultare anche: La regolarizzazione delle anomalie tra pagamenti elettronici e corrispettivi telematici

 

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 12 Ottobre 2023