Sono in arrivo nuove lettere di compliance da parte dell’Agenzia, che riscontrano anomalie tra incassi certificati tramite POS e fatture o corrispettivi elettronici (ndr: lo abbiamo segnalato nel Diario di ieri 5 Ottobre 2023).
Lettere di compliance per mancata corrispondenza fra POS e corrispettivi
Nell’ambito dell’attività di compliance tra agenzia delle entrate e contribuenti, è stato emanato un provvedimento del 3 ottobre scorso, protocollo n. 352652/2023, relativo alla verifica della corrispondenza tra:
- l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate da parte dei gestori dei POS;
- e i dati fiscali dati dalle fatture elettroniche emesse nonché quelli dei corrispettivi giornalieri.
Si noti come il generico riferimento del provvedimento a tutti i “soggetti passivi Iva” fa pensare che esso non è indirizzato alle sole imprese titolari di esercizi al dettaglio, ma a qualsiasi soggetto iva (impresa o professionista) che abbia installato un POS; probabilmente, tuttavia, almeno in un primo momento, l’attenzione verrà riservata solo agli esercizi al dettaglio.
Quale periodo sarà oggetto della campagna di compliance?
Il periodo di imposta di riferimento non viene indicato.
Si presume tuttavia che esso sia il 2022 o 2023, poiché di tali anni sono sia l’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, sia l’obbligo del POS.
Salva la consueta notifica a mezzo PEC o in assenza posta ordinaria, nella sezione “Consultazione” dell’area riservata del Portale “Fatture e corrispettivi” saranno resi disponibili i seguenti dati:
- l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata l’anomalia;
- l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici (al netto di eventuali “storni”);
- la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo di cui alla lett. b) e la somma degli importi relativi a imponibile + IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
- il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;
- gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.
Come comportarsi?
La risposta è sempre la stessa: se i dati in possesso del Fisco sono corretti, non resta che regolarizzare la propria posizione mediante l’istituto del ravvedimento operoso; se invece i dati in possesso dell’AF sono errati, segnalare eventuali elementi dalla stessa non conosciuti.
Tale ultima fattispecie, tuttavia, è estremamente improbabile, nel caso che ci occupa. Vediamo perché.
La differenza tra quanto certificato (con fatture e/o corrispettivi) e quanto incassato può essere dovuta:
- al caso in cui vi sia stato un errore riconducibile alla società di gestione del POS, ipotesi invero abbastanza rara;
- a una omissione (nelle fatture o nei corrispettivi) da parte del contribuente, e quindi anche essa sanzionabile.
Si pensi al caso di un errore nella trasmissione dei corrispettivi telematici, debitamente considerati in sede di liquidazione periodica, che viene sanzionata con 100 euro per singola omessa o errata trasmissione; si pensi anche al caso di una omessa fatturazione, con relativa sanzione.
Le nuove possibilità di ravvedimento per i corrispettivi
Come si vede, in qualsiasi caso, la lettera dell’agenzia corrisponde ad una infrazione certamente commessa, sicchè la strada del ravvedimento è obbligatoria, nell’ottica ovviamente della convenienza economica.
Concludiamo ricordando che il “Decreto energia” (segnatamente l’art. 4 del DL n. 131/2023) ha introdotto un ravvedimento operoso “speciale”, nel senso letterale del termine, in quanto esso si applica solo alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi (non, dunque, alle fatture elettroniche), sempreché esse siano state commesse tra l'1/1/2022 ed il 30/6/2023. A tale norma dedicheremo un contributo nei prossimi giorni.
A cura di Danilo Sciuto
Venerdì 6 Ottobre 2023