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Soggetti tenuti all'invio del Modello 770 - 2023
Sono tenuti a presentare il modello 770 2023 tutti i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato che, nel periodo d’imposta di riferimento, hanno corrisposto:
- somme o valori soggetti a ritenute alla fonte su redditi di capitale;
- compensi per avviamento commerciale;
- contributi ed enti pubblici e privati;
- riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari compresi quelli che derivano da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
- utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali;
- titoli atipici;
- redditi diversi;
- in generale somme o valori a cui si applicano ritenute alla fonte in base a diverse disposizioni normative.
Nota: a titolo di esempio rientrano nei soggetti tenuti all'invio del modello:
- società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. n. 142/1990, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- Trust;
- condomìni;
- società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, così come modificata dall’art. 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019);
- curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto;
- i “curatori della liquidazione giudiziale” in caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto preesistente e senza prosecuzione dell’attività.
Modalità di trasmissione del modello 770
Il termine per la trasmissione telematica del modello 770 - 2023 è fissato al 31 ottobre 2023 e il modello deve essere presentato all’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, al fine di comunicare le ritenute operate nell’anno 2022 e i relativi versamenti avvenuti con il modello F24.
Le modalità di presentazione della dichiarazione sono sostanzialmente le seguenti:
- presentazione del modello 770-2023: il sostituto d’imposta deve presentare il modello 770 esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi di uno degli intermediari abilitati;
- trasmissione del modello 770-2023: è possibile effettuare due invii diversi compilando il campo “Tipologia invio” per trasmettere separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso indicando i seguenti codici:
- codice: “1” - nel caso in cui il sostituto scelga di trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
- codice “2” - nel caso in cui il sostituto scelga di inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).
- codice: “1” - nel caso in cui il sostituto scelga di trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
Nota: il presupposto per poter inviare il modello 770 è l'invio da parte dei sostituti, nei diversi termini previsti dall’articolo 4, D.P.R. 322/1998, ovvero entro il 16 marzo 2023 o il 31 ottobre 2023 sia delle Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati che delle Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ovvero, qualora richiesto, delle Certificazione degli utili.
Analisi dei quadri principali e delle novità del modello 770/2023
Quadro SF
In tale quadro vanno indicati i dati identificativi dei percipienti e i campi per inserire le cifre relative a:
- redditi di capitale assoggettati a ritenuta d’acconto (per soggetti residenti non esercenti attività d’impresa);
- proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti;
- avviamento commerciale;
- contributi a enti pubblici e privati;
- redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti in Italia (in Stati o territori con i quali è consentito lo scambio di informazioni) non imponibili o imponibili in misura ridotta.
Quadro SG
Tale quadro riguarda i soggetti che corrispondono somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, nonché i rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.
Quadro SH
Il Quadro SH va compilato dai sostituti d’imposta persone fisiche, dai soggetti ex art. 5 del TUIR, dagli ENC non tenuti alla dichiarazione dei redditi.
Nota: nel prospetto si indicano i seguenti proventi:
- prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme peer to peer lending), gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d’Italia;
- prestiti erogati per il tramite delle suddette piattaforme finalizzati al finanziamento ed al sostegno delle attività di interesse generale ex artt. 5 e 78 del D.lgs. 117/2017 (Social Lending).
Quadro SI
Nel quadro SI occorre indicare gli utili corrisposti nell’anno 2022 sui quali sono state applicate le ritenute previste nel rispetto delle modalità di tassazione vigenti che ha uniformato il regime di tassazione degli utili percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa commerciale derivanti da partecipazioni qualificate a quello previsto per le partecipazioni non qualificate (gli utili vanno indicati con riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi).
La colonna 1 del quadro è stata denominata “Utili pagati”; nella colonna 2 vanno indicati gli utili delle società cooperative soggetti a imposta, anche se non distribuiti nell’anno 2022; nella colonna 3 va indicato il totale delle ritenute versate nell’anno sugli utili di colonna 2, riportati nel quadro ST.
Quadro SK
Occorre indicare i dati e le somme erogate nel 2022 a titolo di utili (o proventi equiparati agli utili) corrisposti da società soggette a IRES; i dati relativi alle somme derivanti da titoli e strumenti finanziari, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.
La compilazione del quadro riguarda anche le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) che abbiano corrisposto utili nel 2022.
Quadro SL
È da compilare da parte dei soggetti che erogano proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
Quadro SM
Il quadro SM è un quadro che compilano i soggetti che erogano proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo di imposta (devono essere dichiarati nel quadro SM anche i dati di proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR PIR-compliant italiani ed esteri, assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie a seguito della decadenza del titolare di un “piano individuale di risparmio a lungo termine” (PIR) dall’agevolazione fiscale (art. 1, c. 106, legge n. 232/2016).
Quadro SO
Nel quadro SO devono essere indicati i dati richiesti per l’effettuazione della comunicazione all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997, e da quest’anno anche i dati relativi agli investimenti nei PIR ordinari e alternativi, nei righi da SO9 a SO14.
Nota: devono compilare il quadro:
- gli intermediari (banche, SIM, Poste Italiane S.p.A. etc.) abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro rapporto con opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997), che hanno la gestione fiscale del PIR (residenti e non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia), nonché le società fiduciarie che hanno depositato il piano presso altro intermediario;
- imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia.
Si rammenta che in caso di trasferimento ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tale sezione deve essere compilata dall’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se antecedente.
Quadro DI
Da compilare a cura dei soggetti che hanno presentato una “Dichiarazione Integrativa” nel 2022, con riferimento a periodi d’imposta per i quali non sia ancora trascorso il termine dell’accertamento previsto dall’articolo 43, D.P.R. 600/1973, al fine di poter gestire i dati relativi all’eventuale maggiore credito (il maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore può essere utilizzato per compensare il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Quadro ST
Il quadro ST contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all’Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive, nonché dei relativi versamenti effettuati dal sostituto.
Tale quadro è composto da quattro parti in cui bisogna indicare i seguenti dati:
- i dati relativi alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2022, quelle operate entro il 12 gennaio 2023 (riferite al 2022) e quelle operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2023;
- le ritenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su alcuni redditi soggetti a tassazione separata; imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca per locazioni; imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2022 relativamente all’acconto su rivalutazioni TFR ed entro il 16 febbraio 2023 per il saldo; le trattenute di addizionale regionale IRPEF; le imposte sui proventi da partecipazioni ad OICR o polizze nei piani individuali di risparmio a lungo termine.
Nota: si rammenta che nella sezione I° e II° del quadro ST l'esposizione dei dati di versamento va effettuato in forma aggregata e pertanto vanno indicati in maniera unitaria i versamenti con identiche informazioni relative alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento ovvero al Codice regione (in caso di versamenti codificati con diverse note (punto 10), si compilano più righi nel Quadro ST).
Ai fini della compilazione occorre tenere presente che nel quadro ST, sezione Erario rigo 10, in riferimento alla nota Z (sospensione dei termini relativi ai versamenti di ritenute alla fonte) sono stati istituiti tre nuovi codici numerici:
- codice “1”: per il versamento di ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività risultino vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).
Si tratta di versamenti sospesi ed effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 17 ottobre 2022;
- codice “2”: per il versamento di ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (art. 3, comma 6-quater del D.L. n. 228/2021), con versamenti sospesi ed effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022;
- codice “3”: per il versamento di ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Nota: nel caso in cui il 16 febbraio 2023 il sostituto ha effettuato nel modello F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il periodo 12/2022, con riferimento sia a ritenute di competenza 2022 operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio 2023 e sia a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2023, occorre compilare un unico rigo inserendo nel punto 10 le note B e D e nel punto 11 il codice tributo.
Si segnala inoltre che i punti 15 e 16 riguardano i sostituti d’imposta che nel 2020 non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti alle scadenze ordinariamente previste dalla legge, in forza delle diverse disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e che hanno proseguito nei versamenti anche nell’anno 2022.
Quadro SV
Il quadro SV contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’Irpef e per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti effettuati dal sostituto.
Quadro SX
Nel quadro occorre indicare il riepilogo dei crediti 2021 derivante dalla dichiarazione precedente (modello 770/2022) e dei crediti sorti nel 2022, con il loro utilizzo in compensazione nel mod. F24, entro la data di presentazione del modello 770/2023, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.
Nota: si ricorda che se nella colonna 5 del rigo SX4 del mod. 770/2022 è stato indicato l’importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d’imposta dovrà presentare il modello 770/2023 compilando il frontespizio e il rigo SX4 anche se nel periodo 2022 non sono state operate ritenute al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.
Nel rigo SX32, col. 2 occorre indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 col. 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso “altre ritenute” venga inviato insieme al flusso “dipendente”.
Nel rigo SX33, col. 2 deve essere riportata la quota del credito di cui al rigo SX4 col. 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e da ritenute su contratti di locazioni breve, nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso “altre ritenute” venga inviato insieme al flusso “autonomo”.
Nel rigo SX34, col. 2 occorre inserire la quota del credito di cui al rigo SX4 col. 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di capitale e dalle imposte su redditi diversi di natura finanziaria, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico presenti nel Quadro SY, nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso “altre ritenute” venga inviato insieme al flusso “capitale”.
Si specifica che i sostituti d'imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2022 l’erogazione del trattamento integrativo Decreto Legge n. 3/2020 devono compilare il rigo SX49.
Quadro SY
Il quadro SY è dedicato all’indicazione dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché alle ritenute operate ai sensi dell’articolo 25, Decreto-legge n. 78/2010, e ai dati relativi alle somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.
Omesso invio del modello 770 e sanzioni applicabili
Le sanzioni applicabili variano a seconda del caso ovvero:
- omesso invio del modello 770 nei termini ordinari (compreso l'invio nei 90 giorni dalla scadenza ordinaria): - nel caso in cui le ritenute non siano state versate si applica una sanzione che va dal 120% al 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta (o dal 60% al 120% se la presentazione della dichiarazione avviene dopo i novanta giorni purché prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia formale conoscenza,) o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro (la sanzione è ravvedibile, entro 90 giorni con il pagamento di 1/10 della misura minima, ossia con una sanzione ridotta di euro 25 (1/10 di euro 250).
- omesso invio del modello 770 con versamento delle ritenute entro il termine di presentazione della dichiarazione : si applica la sanzione amministrativa che va da euro 250 a euro 2.000 a cui si aggiungono euro 50 per ogni percipiente non indicato (importi ridotti da euro 150 a euro 500, con sanzione aggiuntiva di euro 25 per ogni percipiente non indicato, se la dichiarazione è presentata oltre 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo).
- omesso invio del modello 770 con ritenute superiori ai 50 mila euro: la mancata presentazione della dichiarazione costituisce reato e prevede la reclusione da 2 a 5 anni qualora l’ammontare delle ritenute non versate risulti superiore a euro 50.000 (art. 5 Decreto Legislativo n. 74/2000).
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate n. 25954 del 27 gennaio 2023.
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A cura di Celeste Vivenzi
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