Responsabilità del depositario delle scritture contabili in caso di inerzia dell’ex cliente

In arrivo una norma che disciplina il caso in cui il contribuente rimanga inerte pur in presenza di cessazione del rapporto con il commercialista precedentemente nominato depositario delle scritture contabili. Finalmente sarà possibile per il consulente comunicare in proprio la fine dell’incarico.

scritture contabiliTra le tante notizie relative alle norme fiscali in corso di approvazione, oppure ancora allo studio, spicca senz’altro quella relativa ad una semplificazione nella gestione dei rapporti degli studi professionali con i propri clienti, per i quali nella lettera di incarico a suo tempo sottoscritta è stato previsto anche l’obbligo di conservazione presso lo studio delle cosiddette scritture contabili.

 

Depositario delle scritture contabili: gli adempimenti amministrativi

Tale circostanza, come noto, va comunicata all’agenzia mediante il modello di variazione dati (art. 35 del Dpr 633/1972), nel quale essa trova apposita indicazione.

Può succedere però che nel corso degli anni il cliente scompaia, lasciando depositate presso lo studio dette scritture contabili, che costituiscono un peso, da ogni punto di vista, per il professionista incaricato, il quale non da ultimo si trova davanti il problema di esonerarsi da responsabilità per tale documentazione che suo malgrado è ancora in suo possesso.

Ma non solo. A prescindere da questo, il professionista si ritrova formalmente ad essere ancora il depositario delle scritture del proprio (ex) cliente, quando invece non è più così.

 

La cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili

Tra le strade percorse per tentare di porre rimedio a tale ultima situazione, risulta quella di comunicare mediante il succitato modello (di variazione dati) la cessazione dell’incarico di depositario, ma è necessario ricordare che tale operazione può esporre il professionista ad ulteriori problemi, di natura civilistica: infatti, poiché la cessazione dell’incarico di depositario si accompagna alla cessazione generale dell’incarico, si ha che in nessun caso il professionista può inviare tale comunicazione in nome e per conto del proprio ex cliente, semplicemente perché non ne ha più il diritto, essendo cessato il rapporto.

La modalità certamente più corretta è invece quella di informare l’agenzia mediante una PEC nella quale si comunica l’avvenuta cessazione del rapporto di depositario delle scritture.

 

Le semplificazioni previste dalla riforma fiscale

Tale operazione verrà probabilmente resa desueta dalla possibilità – introdotta nella bozza di decreto delegato – di comunicare online all’Agenzia la cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili.

Il professionista interessato potrà trasmettere in proprio una dichiarazione da cui emerge la fine dell’incarico di depositario.

Più in dettaglio, la bozza di norma prevede l’introduzione del comma 3-bis del decreto IVA, nel quale si obbliga il contribuente a provvedere alla succitata dichiarazione in caso di cessazione del relativo incarico entro sessanta giorni.
In caso contrario, il depositario avvisa il contribuente, mediante PEC o raccomandata A/R, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico.

Il depositario delle scritture contabili, assolto l’onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.

Con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verrà approvato il modello della comunicazione. La comunicazione del depositario è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

NdR: Professionista incaricato della tenuta e depositario delle scritture contabili: è responsabile durante le verifiche?

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 30 Ottobre 2023