Professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili: è responsabile durante le verifiche?

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 8 novembre 2021

L’incarico alla tenuta delle scritture contabili costituisce anche mandato a collaborare con l’Agenzia delle Entrate durante la verifica?

Verifiche fiscali: quale responsabilità al professionista incaricato alla tenuta della contabilità?

responsabilità professionista durante verificheLa vicenda di cui ci occupiamo nasce dalla interpretazione del disposto dell’articolo 52 comma 6 del Dpr 633/72, che - tra l’altro - stabilisce che:

“Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione”.

La Cassazione ritiene che la ratio della norma sia quella di consentire l’accesso alle scritture anche al di fuori della sede aziendale presso i locali del consulente depositario senza particolari formalità, in quanto questi è un mandatario del contribuente.

A maggior ragione, continua la Cassazione, nel caso sottoposto alla pronuncia in commento, ove l’accesso è avvenuto presso i locali aziendali, l’Agenzia delle Entrate ha legittimamente comunicato il PVC al soggetto incaricato della tenuta delle scritture contabili, senza che nella fase processuale debba essere dimostrata dall’Agenzia la qualità di legale rappresentante o di persona espressamente delegata a tal fine, in quanto egli per il fatto stesso di essere incaricato tenutario delle scritture è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborazione con i verbalizzanti.

In caso di accesso nei locali aziendali ai fini IVA, la sottoscrizione del processo verbale può quindi provenire dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili ed essere da questi apposta sul verbale anche al di fuori dei locali aziendali, in quanto egli è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborare con l’Ente verificatore.

E’ da riformare, quindi, la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, per la quale invece, l’atto di accertamento conseguente al pvc sarebbe nullo perchè non portato a conoscenza della società e dei suoi soci in quanto non consegnato o notificato e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto da questi delegato.

 

Il parere della Cassazione sulla responsabilità del professionista durante le verifiche

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione il 4 novembre 2021, nella ordinanza n. 31620/21.

La presunzione per cui un soggetto incaricato della tenuta delle scritture contabili possa essere ritenuto incaricato anche della gestione dei rapporti in sede di verifica dell’agenzia, ci sembra tuttavia abbastanza coraggiosa, per non dire giuridicamente infondata.

Un mandato professionale non può essere oggetto di presunzione o deduzione logica, se non in base ad un atto scritto dove sia esplicitamente indicata anche l’ulteriore incarico.

Detto questo, occorre dunque che le aziende ed i relativi consulenti prendano atto di questo principio della Suprema Corte, per organizzare al meglio l’eventualità della verifica in azienda o addirittura presso lo studio.

In tal senso, si può ipotizzare una specifica nel mandato stesso, in cui sia esplicitato che l’incaricato non è autorizzato a gestire tali situazioni, in assenza del legale rappresentante o da persona da lui all’uopo nominata.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 8 novembre 2021