L’INPS ha definito le modalità con cui i soggetti che risiedono in uno dei Comuni delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e che sono stati interessati dagli eventi alluvionali possono presentare la domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum entro fine mese
L’indennità una tantum è stata introdotta dal Decreto alluvioni (Decreto-legge n. 61/2023) e l’istanza andava presentata con modalità telematica dal 15 giugno 2023 e fino alla data ultima del 30 settembre 2023 prossimo.
Indennità una tantum alluvionati: la norma
L‘art. 8 del Decreto-legge n. 61/2023 ha disposto la corresponsione di una indennità una tantum per il periodo dall’1/5/2023 al 31/8/2023 in presenza delle seguenti condizioni:
Tipologia di soggetti ammessi
Sono ammessi all’indennità collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409 codice procedura civile senza partita iva, iscritti alla Gestione separata INPS, titolari di attività d’impresa, lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza a condizione che al 1/05/2023 siano residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati oppure vi operino in via esclusiva (anche solo in via prevalente per gli agenti rappresentanti di commercio) e che abbiano sospeso l’attività a causa degli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’INPS ha chiarito che al 1/05/2023 l’attività deve già essere stata avviata e che il requisito della residenza/domicilio viene verificato dall’INPS in sede di presentazione della domanda o attestato in sede di presentazione della domanda.
Nota: rientrano pertanto nell’elenco dei soggetti ammessi:
- titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale,
- iscritti alla Gestione IVS commercianti e alla Gestione separata INPS;
- venditori porta a porta;
- lavoratori autonomi e titolari di attività d’impresa;
- iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (artigiani e commercianti, soci di snc e collaboratori familiari, coltivatori diretti/coloni/mezzadri e IAP iscritti alla gestione speciale IVS, pescatori autonomi ex L. n. 250/58, soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, ivi inclusi i partecipanti di studi associati (anche nella forma di società semplice);
- lavoratori autonomi nello spettacolo iscritti ex ENPALS.
Possono beneficiare dell’indennità anche i soggetti iscritti in qualità di coadiuvanti/coadiutori alle gestioni IVS degli artigiani/commercianti o dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i professionisti iscritti alle Casse professionali private (D.Lgs. n. 509/94) o alle casse Interprofessionali (D.Lgs. n. 103/96).
Sono inoltre ammessi al beneficio anche i dottorandi, gli assegnisti di ricerca ed i medici in formazione specialistica.
Ammontare dell’indennità una tantum
L’indennità è pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni nella misura massima complessiva di euro 3.000 nel limite delle risorse stanziate pari a euro 253,6 milioni e nel rispetto della disciplina in materia di Aiuti di Stato per i soggetti titolari di partita Iva.
Pagamento dell’indennità
L’indennità è riconosciuta dall’INPS previa trasmissione di apposita domanda come indicato dalla Circolare n. 54 dell’8 giugno 2023.
Presentazione della domanda
I richiedenti l’indennità sono tenuti a presentare in via telematica la domanda all’INPS a partire dal prossimo 15/6/2023 fino al 30/09/2023 (occorre accedere al Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche e selezionare la funzione Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni alluvionati.
Nota: è richiesto il possesso dello SPID, CIE o CNS oppure è possibile rivolgersi ad un Istituto di Patronato o procedere tramite il servizio di call Center multicanale.
Il soggetto richiedente può presentare la domanda secondo le seguenti modalità (la domanda può accogliere solo periodi di sospensione già trascorsi e verificatisi):
- una domanda per ciascun periodo di sospensione;
- una domanda che interessa due o più periodi di sospensione;
- un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.
Nota: il beneficiario deve attestare i periodi durante i quali l’attività lavorativa è rimasta sospesa indicando per ciascun periodo la data di inizio e di fine della sospensione (occorre considerare i periodi di sospensione non superiori a 15 giorni che possono essere anche continuativi (un mese intero equivale a 2 sospensioni di 15 giorni) e che possono raggiungere al massimo 6 sospensioni.
Attestazioni da parte del soggetto richiedente
Vanno rese nella forma di autocertificazione ex DPR n. 445/2000 (responsabilità penale in caso di mendacità).
Le attestazioni riguardano la dichiarazione di:
- rientrare nell’ambito di una delle categorie di soggetti richiesti dalla norma;
- essere residente o domiciliato al 1/05/2023 in uno dei Comuni previsti dal Decreto Alluvioni;
- svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei citati Comuni;
- essere titolare di un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale e di svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni previsti;
- possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
Nota: per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Con il raggiungimento del limite di spesa di euro 253,6 milioni l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso al beneficio.
Fonte: Circolare INPS n. 54 dell’8 giugno 2023.
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A cura di Celeste Vivenzi
Martedì 19 settembre 2023