Il Decreto Alluvione riconosce un’indennità una tantum in favore di collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi e professionisti presenti nelle aree interessate dalla catastrofe naturale. Il sussidio spetta previa domanda all’Inps.
Indennità una tantum DL Alluvione: platea dei beneficiari
In presenza dei requisiti normativamente richiesti, l’indennità una tantum prevista dal cosiddetto Decreto alluvione spetta alle seguenti categorie di lavoratori:
- collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
Con riferimento a quest’ultima categoria, rientrano tra i beneficiari:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’Inps;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, istituita presso l’Inps;
- i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per le quali vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals.
Sono inoltre destinatari dell’indennità i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
L’indennità spetta altresì ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.
Requisiti richiesti
L’indennità spetta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a beneficio dei lavoratori che, alla data del 1° maggio scorso, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso di agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, come indicati nell’allegato 1 al D.L. numero 61/2023 ed abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Iscrizione alla previdenza
Sempre il Decreto numero 61/2023 prevede che l’indennità venga riconosciuta ai lavoratori, appartenenti alle categorie citate, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza ed assistenza alla data del 1° maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data.
A quanto ammonta l’indennità una tantum?
L’indennità una tantum è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, comunque nel rispetto dell’importo massimo erogabile pari a 3 mila euro.
Presentazione domande
I lavoratori potenzialmente destinatari dell’indennità possono inoltrare apposita domanda telematica all’Inps, a partire dal 15 giugno 2023.
La scadenza per l’invio delle istanze è fissata al prossimo 30 settembre.
Come presentare le domande?
La domanda di indennità è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile dall’homepage del portale “inps.it”.
Una volta autenticati grazie alle credenziali SPID, CIE o CNS, sarà necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
In alternativa al Portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact center multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) ovvero al numero 06.164.164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Liquidazione del sussidio
Una volta ricevuta la domanda, l’Inps procede al pagamento dell’indennità sulla base dei dati dichiarati dal richiedente, della documentazione allegata nonché delle informazioni a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
Residenza, domicilio, periodi di sospensione
Con riguardo al requisito della residenza, la stessa è verificata dall’Inps in sede di presentazione dell’istanza attraverso l’accesso alla piattaforma telematica tramite le credenziali SPID (almeno di livello 2), CIE o CNS.
Per quanto concerne il domicilio invece è necessario che l’interessato dichiari, sempre in sede di invio della domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto in parola.
Per i periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo (o i periodi) in cui l’attività lavorativa è rimasta a sospesa a causa degli eventi alluvionali.
Inoltre, per ciascun periodo di sospensione inserito è necessario indicarne la data di inizio e fine.
I soggetti interessati possono scegliere di presentare, in alternativa:
- una domanda per ogni periodo di sospensione;
- una domanda che interessa due o più periodi di sospensione;
- e una domanda per tutti i periodi di sospensione.
Da notare che i periodi di sospensione, fino ad un massimo di sei, possono anche essere continuativi.
Da ultimo si precisa che le sospensioni devono essere riferite ad eventi passati e non futuri, diversi e non sovrapposti tra loro.
Le verifiche Inps
L’Inps si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione in sede di domanda.
Nei controlli l’Istituto potrà avvalersi della collaborazione di enti e istituzioni esterni.
Nell’ipotesi in cui, all’esito delle verifiche, risulti l’insussistenza dei requisiti normativamente richiesti, l’Inps avvia la procedura di recupero nei confronti del beneficiario che ha usufruito in maniera indebita dell’indennità.
Restano ferme le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.
Risorse pubbliche a copertura dell’indennità
L’indennità una tantum è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023.
L’Inps ha il compito di provvedere al controllo sul rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Nel caso in cui dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l’Inps non procederà all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.
Strumenti di tutela
Contro i provvedimenti adottati dall’Inps in materia di indennità una tantum l’interessato può proporre azione giudiziaria.
Fonte: Circolare INPS dell’8 giugno 2023 n. 54.
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A cura di Paolo Ballanti
Martedì 20 giugno 2023