In tema di contenzioso tributario, l’annullamento in autotutela[1] di un atto impositivo, avvenuto dopo la notifica del ricorso da parte del contribuente, comporta automaticamente la condanna dell’Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale?
L’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituisce, in caso di annullamento in autotutela, un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 codice procedura civile, che può essere premiato con la compensazione delle spese ovvero il giudicante può evitare di condannare alle spese legali il Fisco solo laddove l’annullamento in autotutela da parte di quest’ultimo sia avvenuto a causa di un’obiettiva complessità della questione tributaria?
L’intervenuto sgravio prima della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio rileva ai fini della compensazione delle spese?
A seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese?
All’errore commesso dal Fisco, riparato in autotutela, non si correla necessariamente la compensazione delle spese?
La compensazione delle spese di lite: principio generale
La compensazione delle spese di lite è ammessa se la materia del contendere è particolarmente complessa, mentre se la pretesa è manifestamente illegittima deve essere pronunciata condanna alle spese di giudizio.
Tale assunto è stato precisato dalla ordinanza del 28/06/2023 n. 18459 della Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5.
Il caso in esame
Il giudice tributario di prima istanza ha dichiarato "non luogo a deliberare essendo cessata la materia del contendere" e ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
Il giudice del gravame ha rigettato l’appello del contribuente, evidenziando che, a fronte dell'errore commesso dall'Agenzia nell'individuazione del soggetto obbligato, riparato in sede di autotutela, sì da determinare la cessazione della materia del contendere, la CTP correttamente aveva considerato la condotta tenuta dal ricorrente, che aveva intrapreso