Condanna alle spese per l’Agenzia anche se il reclamo viene accettato

In caso di sgravio dell’atto in sede di reclamo-mediazione è possibile per il contribuente richiedere la condanna del Fisco alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale?

processo tributarioUna recente sentenza di merito, applicando il principio generale della cosiddetta “soccombenza virtuale”, afferma (ancora una volta) che nel caso di cessata materia del contendere le spese del giudizio sono poste a carico (cosiddetta “condanna alle spese“) della parte che sulla base di un giudizio prognostico sarebbe risultata soccombente se l’estinzione non fosse intervenuta.

Quando si riceve un atto errato da parte dell’Agenzia delle Entrate, è prassi chiederne l’annullamento mediante istanza di autotutela; purtroppo, i fatti dimostrano che tale istanza viene raramente presa in considerazione, sicchè il contribuente è costretto, per evitare che la pretesa diventi definitiva, a procedere con la presentazione del ricorso/reclamo.

NDR: Abbiamo trattato qui della problematicità dell’auttotutela rispetto al ricorso – reclamo

 

Reclamo –  mediazione e condanna alle spese di giudizio

In caso di situazioni abbastanza semplici quanto palesemente infondate, a seguito della presentazione del reclamo l’Agenzia emette lo sgravio, ben conscia che l’instaurazione del contenzioso le comporterebbe una certa condanna alle spese, oltre che all’annullamento dell’atto.

Ottenuto lo sgravio, il contribuente non si costituisce in giudizio, e fa quindi cadere il ricorso.

A ben vedere, tuttavia, la strada del ricorso è ugualmente percorribile, mediante la costituzione in giudizio, solo per la parte relativa alla pronuncia del giudice sulle spese relative alla mediazione.

E’ quello che è successo in un caso arrivato alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sardegna, che, con la sentenza n. 1 del 3 gennaio 2023, ha riconosciuto ed accordato le spese della lite a favore del ricorrente.
Come correttamente evidenziato nel ricorso, l’intervenuto annullamento dell’atto nella fase di reclamo/mediazione non determina di per sé il venir meno dell’interesse ad agire riguardo al pagamento delle spese di lite riferibili a tale fase prodromica del processo e implica, al contempo, anche l’automatica soccombenza.

I giudici hanno accolto la tesi sostenendo che, se da un lato l’esercizio del potere di autotutela determina la cessazione della materia del contendere venendo meno la ragione stessa dell’impugnazione, dall’altro lato “la regolazione delle spese di lite deve essere improntata al criterio della soccombenza virtuale ed orientata dal riconoscimento implicito dell’invalidità dell’atto provvedimentale che l’esercizio dell’autotutela implica (come del resto previsto da Cassazione con la sentenza n. 5191 del 2015)”.

D’altronde, continua la sentenza, le spese che il contribuente affronta per la redazione di un reclamo o di un ricorso sono sostanzialmente le stesse necessarie per l’instaurazione del giudizio (escludendo ovviamente il pagamento del contributo unificato).

In tal senso, si veda anche Cassazione sentenza n. 24714/2022.

 

a cura di Danilo Sciuto

Martedì 4 Aprile 2023