La compilazione del Quadro RW può generare dubbi perché le casistiche di utilizzo sono le più svariate. Oggi ci focalizziamo su un caso particolare: la dichiarazione dell’immobile posseduto da contribuente italiano nella piccola Repubblica di San Marino. L’articolo è corredato di esempi pratici di compilazione per il modello redditi 2023
Aspetti generali sull’ordinamento Sammarinese
L’ordinamento tributario di San Marino si articola su imposte dirette e indirette.
La vigente Igr-imposta generale sul reddito si rende applicabile alle persone fisiche sia residenti, sia non residenti (per questi ultimi, limitatamente ai soli redditi prodotti nello Stato) e alle società ed enti assimilati.
I soggetti residenti, individuabili nelle persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta:
- hanno la residenza anagrafica o la dimora nel territorio dello Stato;
o:
- vi hanno il centro degli interessi vitali;
sono tenuti a dichiarare i redditi di fonte estera percepiti anche se questi redditi sono, di regola, non imponibili.
La residenza elettiva può essere accordata ai cittadini stranieri:
- che hanno acquistato:
- un fabbricato o porzione di fabbricato da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare per un prezzo non inferiore a € 500.000,00;
oppure:
- un fabbricato grezzo a un prezzo di almeno € 350.000,00, che, però, deve comportare successive spese di ultimazione, ristrutturazione o demolizione per un’entità non superiore a € 150.000,00;
- un fabbricato o porzione di fabbricato da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare per un prezzo non inferiore a € 500.000,00;
- che hanno effettuato un deposito infruttifero e vincolato per la durata di 10 anni non inferiore a € 600.000,00 in titoli emessi dallo Stato sammarinese.
L’imposta sul reddito delle persone fisiche si calcola sommando i redditi di capitale, fondiari, da lavoro dipendente e di pensione, redditi diversi e quelli derivanti dall’attività d’impresa.
Obbligo del monitoraggio fiscale in Italia
L’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 ha reso operativo il quadro RW come componente della dichiarazione dei redditi con specifica funzione di monitoraggio delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero.
Conseguentemente, lo stesso è diventato un quadro della dichiarazione dei redditi che deve essere obbligatoriamente compilato:
- dalle persone fisiche (modello Redditi-PF);
- dalle società semplici ed enti equiparati (modello Redditi-SP);
- dagli enti non commerciali (modello Redditi-ENC);
che detengono:
- investimenti all’estero;
e/o:
- attività estere di natura finanziaria;
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