Gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino seguono un regime IVA specifico. La gestione fiscale varia in base alla modalità di fatturazione e all’applicazione del reverse charge.
Un’attenzione particolare va riservata alla corretta registrazione nei quadri VJ e VF della dichiarazione IVA, per garantire conformità normativa e un corretto assolvimento degli obblighi tributari. Un quadro complesso che richiede attenzione per una corretta conformità normativa.
San Marino e IVA: un rapporto complesso

In generale, le operazioni predette operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto e/o della spedizione, all’acquirente o a terzi per suo conto dall’Italia o da San Marino, tenendo in considerazione che:
- se gli effetti traslativi e/o costitutivi si producono in un momento successivo, l’operazione si deve ritenere posta in essere:
-
- nel momento in cui gli stessi si producono;
- comunque dopo un anno dalla consegna o dalla spedizione;
-
- per i beni trasferiti in base a contratti estimatori e simili, l’operazione si deve considerare eseguita:
-
- all’atto della rivendita;
- alla scadenza del termine pattuito, se i beni non sono restituiti anteriormente;
-
e:
- in ogni caso, dopo il decorso di un anno dalla consegna o dalla spedizione;
tenendo presente che per dette ultime fattispecie, le operazioni devono necessariamente risultare annotate in un apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39 del decreto IVA.
Inoltre, si ritiene opportuno puntualizzare che se anteriormente al verificarsi dei predetti eventi:
- viene emessa fattura;
- corrisposto totalmente o parzialmente il corrispettivo;
l’operazione si deve considerare effettuata, limitatamente all’importo fatturato e/o pagato, alla data della fattura o del pagamento.
Gli obblighi si diversificano a s

