Gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino seguono un regime IVA specifico. La gestione fiscale varia in base alla modalità di fatturazione e all’applicazione del reverse charge.
Un’attenzione particolare va riservata alla corretta registrazione nei quadri VJ e VF della dichiarazione IVA, per garantire conformità normativa e un corretto assolvimento degli obblighi tributari. Un quadro complesso che richiede attenzione per una corretta conformità normativa.
San Marino e IVA: un rapporto complesso
A norma dell’art. 7 del decreto IVA la Repubblica di San Marino non rientra nell’ambito del territorio dell’Unione europea ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per l’introduzione di beni in Italia provenienti da San Marino, oltre a quanto previsto dall’art. 71 del decreto IVA , trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.M. 21 giugno 2021 sono stati posti specifici obblighi in capo ai cessionari nazionali, soggetti passivi, in relazione agli acquisti di beni presso operatori economici sammarinesi che vengono spediti o trasportati nel territorio italiano.
In generale, le operazioni predette operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto e/o della spedizione, all’acquirente o a terzi per suo conto dall’Italia o da San Marino, tenendo in considerazione che:
- se gli effetti traslativi e/o costitutivi si producono in un momento successivo, l’operazione si deve ritenere posta in essere:
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- nel momento in cui gli stessi si producono;
- comunque dopo un anno dalla consegna o dalla spedizione;
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- per i beni trasferiti in base a contratti estimatori e simili, l’operazione si deve considerare eseguita:
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- all’atto della rivendita;
- alla scadenza del termine pattuito, se i beni non sono restituiti anteriormente;
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e:
- in ogni caso, dopo il decorso di un anno dalla consegna o dalla spedizione;
tenendo presente che per dette ultime fattispecie, le operazioni devono necessariamente risultare annotate in un apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39 del decreto IVA.
Inoltre, si ritiene opportuno puntualizzare che se anteriormente al verificarsi dei predetti eventi:
- viene emessa fattura;
- corrisposto totalmente o parzialmente il corrispettivo;
l’operazione si deve considerare effettuata, limitatamente all’importo fatturato e/o pagato, alla data della fattura o del pagamento.
Gli obblighi si diversificano a s