In particolare ricordiamo che il lavoratore sportivo forfetario fruisce ai soli fini della determinazione del reddito della franchigia di 15.000 euro. Esempi pratici.
Riforma dello Sport: le novità in tema di tassazione dei redditi da lavoro sportivo
Con la Riforma dello Sport, in luogo della precedente franchigia di 10.000 euro, applicabile sulla base del combinato disposto degli art. 67 e 69 del TUIR, con il D.Lgs n. 36/2021 è stata prevista una detassazione integrale fino a 15.000 euro.
Tuttavia, la parte eccedente sarà assoggettata a tassazione secondo i criteri ordinari.
Il beneficio fiscale è circoscritto al lavoratore sportivo così come definito dall’art. 25 del citato decreto legislativo.
In particolare, si considera tale, l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
La connotazione del lavoratore sportivo
In realtà, il decreto correttivo in corso di approvazione circoscrive ulteriormente la figura del lavoratore sportivo avendo riguardo anche al soggetto destinatario delle prestazioni.
Affinché un lavoratore possa assumere tale qualifica sarà necessario che le prestazioni vengano svolte “a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo”.
Per quanto riguarda i profili contrattuali l’attività di lavoro sportivo può essere oggetto di un lavoro subordinato oppure autonomo, o anche svolto nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative.
In questo senso dispone l’art. 25 del citato decreto legislativo.
Tuttavia, indipendentemente dalla tipo di rapporto instaurato con il committente, i compensi percepiti per il lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo di 15.000 euro.
La previsione è estremamente interessante e troverà applicazione anche laddove il lavoratore sportivo dovesse essere in possesso del numero di partita Iva in quanto in possesso della soggettività passiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972.
Applicazione dell'agevolazione al lavoratore sportivo in regime forfetario
L’agevolazione potrebbe dimostrarsi ancor più interessante per gli sportivi che avranno scelto di adottare il regime forfetario previsto dall’art. 1 della L. n. 190/2014.
A tal proposito si pone il problema se i predetti compensi, ancorché esclusi dalla base imponibile (fino a 15.000 euro) concorrano o meno alla determinazione del limite di 85.000 euro per continuare ad applicare il regime forfetario.
La soluzione è positiva e l’esclusione dalla base imponibile non consente di escludere i predetti proventi, per il medesimo importo, al fine di verificare l’osservanza di tale limite.
Due esempi per comprendere meglio...
Si consideri ad esempio il caso di uno sportivo dilettante che ha percepito compensi per un importo di 60.000 euro.
In questo caso il reddito deve essere determinato applicando il coefficiente di redditività del 78 per cento sull’ammontare dei compensi al netto della franchigia di 15.000 euro.
In pratica il reddito sarà pari a euro 35.100, pari al 78 per cento di 45.000 euro.
Fin qui non sussistono dubbi di sorta.
Si consideri invece il caso in cui il lavoratore abbia percepito compensi pari a 90.000 euro. Anche in questo caso la base di applicazione del coefficiente di redditività subirà una riduzione e risulterà pari a euro 75.000 euro.
Conseguentemente il reddito da assoggettare alla tassazione sostitutiva sarà pari a euro 58.500 (coefficiente di redditività del 78 per cento).
Tuttavia, dall’anno successivo il contribuente sarà obbligato ad uscire dal regime forfetario.
Infatti, come già anticipato, l’esclusione dei compensi fino a 15.000 euro troverà applicazione ai soli fini della determinazione della base imponibile, cioè del reddito.
Invece, i compensi continueranno ad essere considerati per intero, senza la riduzione di 15.000 euro, al fine di verificare il limite di 85.000 euro per continuare ad applicare il regime forfetario.
Nell’esempio il lavoratore sportivo ha incassato compensi per 90.000 euro e quindi sarà obbligato, come già detto, sia pure dall’anno successivo, ad uscire dal regime forfetario.
Se i compensi superassero la soglia di 100.000 euro, l’uscita dal regime si verificherebbe dallo stesso anno di superamento del limite.
In tale ipotesi il reddito sarà determinato secondo i criteri ordinari per l’intera annualità. In tal senso ha disposto la modifica normativa di cui alla Legge di Bilancio del 2023 (L. n. 197/2022).
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A cura di Nicola Forte
Giovedì 27 luglio 2023
Riforma del lavoro sportivo: i nuovi adempimenti
Aggiornato alle ultime novità normative
in collaborazione
Corso registrato il 20/07/2023, ore 15:30-17:30. Registrazione non accreditata.
Relatori: Avv. Barbara Agostinis, Rag. Maurizio Falcioni
La riforma dello sport, entrata in vigore da pochi giorni, introduce cambiamenti epocali per il mondo sportivo.
La novità che sembra destare maggiore preoccupazione è l'abolizione delle collaborazioni sportive e l'introduzione della figura del lavoratore sportivo, che comporta una serie di obblighi e adempimenti per i sodalizi sportivi.
La necessità di adeguarsi alle previsioni normative presuppone un cambio di mentalità da parte dei dirigenti, possibile solo con una consapevole conoscenza delle novità legislative.