Esaminiamo il trattamento fiscale agevolato dei compensi derivanti dal rapporto di lavoro sportivo dilettantistico. Attenzione al caso particolare di cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti.
I compensi a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, cioè con una ASD o SSD o un ETS che svolge attività sportiva dilettantistica (precisamente: i compensi, anche quelli dati come retribuzione fissa, i premi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese) fino all’importo annuo di 15.000 Euro[1] non costituiscono reddito imponibile ai fini dell’IRPEF – Imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta da colui che li percepisce qualunque sia la tipologia di contratto di lavoro sportivo (subordinato, autonomo, di collaborazione) utilizzata, ai sensi del comma 6° dell’art. 36 del Dlgs 36/2021, così come modificato dall’art. 24 del Dlgs 163/2022.
Lavoro sportivo dilettantistico: i vantaggi fiscali
Qualora l’ammontare complessivo dei compensi superi 15.000 Euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
Sempre tali importi eccedenti, se non sono stati conseguiti nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo e se sono stati quindi conseguiti in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo noi non possono che essere qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui all’art. 50 del TUIR) essendo stata abolita la parte della lettera m) del 1° comma dell’art. 67 del TUIR che li qualificava come “redditi diversi”.
Gli importi di questi compensi che vanno da 15.000,01 a 20.658,28 Euro[2] sono soggetti alla ritenuta, a titolo di imposta (sempre l’IRPEF), del 23% (pari all’aliquota del primo scaglione di questa imposta), maggiorata delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF.
La stessa ritenuta è, invece, a titolo di acconto sui compensi che eccedono 20.658,28 Euro (1° comma dell’art. 25 della Legge n° 133 del 1999 così come modificato dal 2° comma dell’art. 37 della Legge n° 342 del 2000).
Al fine dell’applicazione di questo regime tributario agevolato, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Riteniamo, an