Modello 730/2023 e conguaglio in busta paga

Riepiloghiamo il funzionamento del conguaglio Irpef legato alla presentazione del Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022), dalla ricezione dei 730-4 da parte del datore di lavoro alle modalità di rimborso del credito Irpef (in busta paga o diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate) o di versamento del conguaglio a debito. Vediamo infine alcuni casi particolari di conguaglio (Co.Co.Co., 730-4 tardivo, cessazioni, aspettative).

730 2023 conguaglio busta pagaCome funziona il calcolo Irpef nel 730

La dichiarazione dei redditi con Modello 730 serve a determinare le imposte effettivamente a carico del contribuente, dovute all’Erario a titolo di Irpef, addizionali e cedolare secca.

All’interno della dichiarazione vengono sommati i redditi percepiti o generati dal lavoratore e, su questi, al netto delle deduzioni, si calcola l’Irpef lorda. Successivamente vengono scomputate le detrazioni d’imposta e si ottiene l’Irpef netta, somma che esprime la tassazione dovuta dal dipendente.

A questo punto si confronta l’Irpef netta calcolata nel 730 con le imposte già pagate dal contribuente nel corso dell’anno, ad esempio quelle trattenute in busta paga dal datore di lavoro.

 

Il conguaglio Irpef 730 a debito o a credito

In tal caso le ipotesi possono essere due:

  • le imposte che emergono dal modello 730 sono superiori a quelle già trattenute al dipendente (conguaglio a debito), pertanto lo stesso è tenuto a versare all’Erario ulteriori somme a titolo di conguaglio delle imposte dovute;
     
  • le imposte da 730 sono inferiori a quelle già trattenute al lavoratore (conguaglio a credito), di conseguenza il dipendente ha diritto al rimborso delle imposte pagate in eccesso.
     

Cosa sono i Modelli 730-4

Per i lavoratori dipendenti le operazioni di conguaglio vengono effettuate dal datore di lavoro direttamente in busta paga, previo invio da parte dell’Agenzia delle Entrate dei Modelli 730-4

Per poter effettuare tali operazioni di conguaglio l’azienda deve ricevere dall’Agenzia delle Entrate il modello 730-4.

Nel caso in cui tra i modelli ricevuti ce ne siano di soggetti per i quali il datore non è tenuto ad effettuare il conguaglio, l’azienda stessa comunica all’Agenzia Entrate il diniego (in via telematica) entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione.
 

Il conguaglio Irpef 730 nella busta paga di luglio 2023

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro effettua, a seconda dei casi:

  • i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca (conguaglio positivo);
     
  • le trattenute delle somme (ovvero delle rate) a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionali e comunali all’Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
     
Soglia minima del debito o credito

Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
 

Dilazione del conguaglio Irpef a debito

Gli importi dovuti dal contribuente a titolo di saldo e prima rata di acconto per l’anno successivo possono essere trattenuti in rate mensili, da un minimo di due ad un massimo di cinque.

In questo caso è tuttavia prevista una maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interesse, applicabile a partire dalla seconda rata.
 

Seconda o unica rata di acconto Irpef

Il secondo o unico acconto Irpef è al contrario trattenuto interamente, senza possibilità di dilazione, dalla retribuzione erogata nel mese di novembre. Se il lavoratore intende:

  • subire una trattenuta a titolo di secondo o unico acconto Irpef – cedolare secca in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione;
  • non subire alcuna trattenuta per secondo o unico acconto Irpef;

è tenuto ad inviare apposita comunicazione scritta al datore di lavoro, entro il 10 ottobre 2023, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
 

Incapienza delle retribuzioni

Se gli importi del saldo, della prima e della seconda rata di acconto sono superiori alle retribuzioni da cui devono essere trattenuti, la parte residua è recuperata dai compensi dei mesi successivi.

Per i casi di incapienza, sugli importi trattenuti nei mesi successivi si applica l’interesse dello 0,40% mensile, da sommare alla percentuale prevista per il pagamento rateale.

Qualora, alla fine dell’anno, residuano ancora delle somme dovute all’Erario e il datore di lavoro non può trattenerle per insufficienza delle retribuzioni, è necessario comunicare al dipendente, entro dicembre, le somme ancora dovute.

Il lavoratore stesso dovrà pertanto attivarsi per versare in autonomia la parte residua (e gli interessi).

 

Rimborso diretto dell’Irpef 730 da parte dell’Agenzia Entrate

Nel caso in cui il rimborso sia oggetto di controllo preventivo da parte dell’Agenzia Entrate, sarà l’Agenzia stessa ad erogare direttamente le somme al lavoratore (e non l’azienda).

In tal caso la liquidazione degli importi avverrà con le stesse modalità previste per i contribuenti privi di sostituto d’imposta.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni per la compilazione del modello 730 (disponibili collegandosi aagenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – 730/2023) il rimborso che risulta spettante “al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate” entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”.

Sono soggetti a rimborso direttamente dall’Agenzia Entrate i 730 (ordinari o precompilati) con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che, alternativamente:

  • determinano un rimborso superiore a 4 mila euro;
     
  • incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e presentano elementi di incoerenza, quali:
    • scostamento per importi significativi fra il credito Irpef e i dati risultanti nei modelli di versamento, nelle CU e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
    • altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle CU;
    • situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità emerse negli anni passati.

 

Modello 730/2023: casi particolari di conguaglio in busta paga

Collaboratori coordinati e continuativi

I collaboratori coordinati e continuativi, a differenza dei dipendenti, possono non ricevere il compenso tutti i mesi

In questi casi se il conguaglio è a credito, il datore di lavoro effettua il rimborso. Al contrario, a fronte di un conguaglio a debito è necessario che il collaboratore scelga tra il versamento in autonomia o la trattenuta in busta paga nel primo mese utile.

 

Invio tardivo del Modello 730-4

Nelle ipotesi di invio tardivo del modello 730-4 il datore di lavoro effettua il conguaglio (a debito o a credito) dal primo mese utile (comunque non oltre l’anno in corso).

 

Cessazione del rapporto

In caso interruzione del rapporto prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio:

  • se trattasi di conguaglio a debito, si comunicano al dipendente gli importi dovuti, che lo stesso deve versare con modello F24;
  • se trattasi di conguaglio a credito, vengono erogati i rimborsi con le spettanze dovute.

Al contrario se il rapporto si interrompe dopo il conguaglio, se a debito, è necessario segnalare all’interessato che deve attivarsi per versare le successive rate di acconto.

 

Dipendenti in aspettativa senza retribuzione

Per i lavoratori in aspettativa, privi di retribuzione, spetta lo stesso trattamento previsto in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Se il datore di lavoro corrisponde delle somme prima della fine dell’anno è necessario che il dipendente scelga tra il versamento diretto delle somme dovute o la trattenuta nel primo mese utile, con applicazione dell’interesse dello 0,40% per ogni mese successivo.

 

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A cura di Paolo Ballanti

Mercoledì 28 giugno 2023