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20 aprile 2023
Al via la campagna per la dichiarazione precompilata 2023
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15 maggio 2023
Controlli formali da 36-ter differenti in base a soggetti e modelli di dichiarazione
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2 maggio 2023
Da oggi 2 maggio scatta l’accesso alla dichiarazione precompilata 2023
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L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730-2023 che vede l'esordio di numerose novità legislative ai fini della compilazione del Modello 730.
Nota: l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 131884 del 18 aprile 2023 ha dettato le modalità per accedere alla dichiarazione stabilendo che a far data dal 02 maggio 2023 vi sarà la messa on line delle dichiarazioni precompilate che potranno essere inviate, sia senza modifiche che con modifiche, a partire dall’11 maggio 2023.
Modello 730-2023: le conferme e le novità principali
Modalità e termini di presentazione del modello
In via generale rimangono in vigore le precedenti modalità di presentazione unitamente ai termini per l'invio dei modelli ovvero:
- presentazione del modello: il contribuente può utilizzare la dichiarazione precompilata e provvedere direttamente o delegando un CAF o professionista all'invio del modello che può avvenire “con o senza modifiche” (è sempre possibile ricorrere alla compilazione del modello “ordinario”).
- termini di presentazione: le date da rammentare sono le seguenti:
- 15 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2023;
- 29 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2023;
- 24 luglio 2023,per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2021 al 15 luglio 2023;
- 15 settembre 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2023 al 31 agosto 2023;
- 2 ottobre 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2023.
- 15 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2023;
Nota: il modello 730 può essere utilizzato da coloro che abbiano percepito nel 2022 i seguenti redditi:
- di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi dei terreni e dei fabbricati;
- di capitale;
- da lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- diversi (es. redditi di terreni e/o fabbricati situati all’estero); redditi assoggettabili a tassazione separata).
Novità in materia di IRPEF e cuneo fiscale
Nuove aliquote IRPEF 2022
Il comma 2 lettera a) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio n. 234/2021 ha disposto che per il 2022 risultano applicabili le seguenti aliquote:
- fino a 15.000 euro 23%;
- da 15.000,01 a euro 28.000 25%;
- da 28.000,01 a euro 50.000 35%;
- oltre 50.000 euro 43%.
Detrazioni di lavoro dipendente
Si precisa che:
- fino ad un reddito complessivo pari a 15.000 spetta una detrazione di 1880 euro (la detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro e per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a 1.380 euro);
- in presenza di un reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 la formula di calcolo è la seguente: euro 1910 + 1190 x ((28.000 – reddito) / 13.000);
- in presenza di un reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro si applica la seguente formula: euro 1910 x ((50.000 – reddito) / 22.000;
- nel caso di reddito complessivo superiore a 50.001 euro non spetta alcuna detrazione;
- in presenza invece di un reddito complessivo superiore ad euro 25.000 ma non ad euro 35.000, spetta un’ulteriore detrazione di euro 65,00.
Si evidenzia che per i pensionati è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.955 euro e che la detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.
Infine, per gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della detrazione pari a 1.265 euro e la detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.
Trattamento integrativo
Il trattamento integrativo (TIR) è riconosciuto anche ai percettori dei redditi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000, a condizione che la somma delle detrazioni di seguito elencate, sia di ammontare superiore all’imposta lorda:
- detrazioni per carichi familiari, art. 12, TUIR;
- detrazioni di lavoro dipendente (o altre detrazioni), art. 13, comma 1, TUIR;
- le detrazioni per oneri, art. 15, comma 1, lett. a) e b), (detrazioni su interessi per mutui agrari ed immobiliari per acquisto prima casa) e comma 1-ter (detrazioni su erogazioni liberali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche), TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2022, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli artt. 15, comma 1, lett. c), (detrazioni su spese mediche) e 16-bis, TUIR (detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica);
- detrazioni previste da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2022
Il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica e non necessita alcuna richiesta da parte dei sostituiti mentre è fatta salva la possibilità per il sostituito di comunicare la non applicazione del TIR.
Nota: se la somma delle detrazioni spettanti sopraelencate sia di importo superiore all’Irpef lorda calcolata sul reddito complessivo sarà riconosciuto al contribuente il trattamento integrativo per un ammontare non superiore ad euro 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma lorda delle suddette detrazioni e l’imposta lorda.
Detrazioni per figli a carico
Con l'entrata in vigore a far data dal 01 marzo 2022 dell’Assegno Unico e Universale cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità e risulta anche abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli).
Nota: le detrazioni si applicano esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età pari o superiore a 21 anni ( per i mesi di gennaio e febbraio restano in vigore le misure per i carichi di famiglia e di detrazioni per famiglie numerose previste dalla norma precedente).
Si ricorda che per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.
Due nuovi campi (9 e 10) della sezione, denominata "N. MESI DETRAZIONE FIGLI", andranno utilizzati per indicare:
- Campo 9 – il numero di mesi relativi al 2022 in cui il figlio è da considerare a carico per beneficiare delle detrazioni in dichiarazione dei redditi, considerato che l’assegno unico è entrato in vigore nel marzo 2022 questa casella potrà assumere al massimo il valore 2, per indicare che il figlio è stato a carico sia nel mese di gennaio sia in quello di febbraio;
- Campo 10 – visto che per i figli con più di 21 anni non trova applicazione l’assegno unico in questa casella andranno indicati i mesi (da marzo a dicembre) relativi al figlio con più di 21 anni a carico nel 2022. Il valore massimo sarà pertanto pari a 10.
Detrazioni per oneri / spese e crediti d’imposta
Oltre alla problematica del superbonus tra le novità da segnalare ci sono le seguenti:
- spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti: dal 1° gennaio 2022, per tali spese spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;
Nota: l’articolo 1 comma 42 della Legge di bilancio 2022 n.234/2021 ha introdotto per il 2022 una detrazione del 75%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche di edifici già esistenti, con un limite di spesa variabile a seconda dell’immobile:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- ed euro 30.000 moltiplicato il numero delle unità per i condomini composti da più di 8 unità.
Detrazione canoni locazione giovani
Ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale ovvero se superiore pari al 20% del canone di locazione nel limite massino di euro 2.000 ;
Credito imposta social bonus per erogazioni liberali agli enti del terzo settore
E' previsto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo (entro il limite del 15% del reddito complessivo).
Nota: le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità con l'indicazione dei riferimenti al social bonus, all’ente del Terzo settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.
Detrazione per bonus mobili
Per le spese sostenute nell’anno 2022 il tetto di spesa detraibile relativo al bonus mobili è di 10.000 euro contro i 16.000 del 2021 (per le spese che si sostengono nell’anno 2023 il tetto è di 8.000 euro).
Credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica
Previsto un credito d'imposta per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche, per fruire di attività fisica adattata di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 36/2021.
Nota: per attività fisica adattata si intendono i programmi di esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche, svolte, anche in gruppo, sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le “palestre della salute”, al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.
Entro il 25 marzo 2023, ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, con un Provvedimento dell’Agenzia sarà comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
Credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo
E' riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.
Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
Erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy
E' riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse.
L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.
Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
Nota: il credito può essere fruito in compensazione o in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione ovvero nei periodi d’imposta successivi (codice tributo “6992”).
Credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici
Per i contribuenti che sono in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.
Nota: il credito si utilizza nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato riconosciuto e nelle due successive e fino al suo esaurimento.
Destinazione dell’otto per mille
E' possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”.
Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario.
Nota: in pratica si consente la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d’imposta delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell’Agenzia delle entrate ovvero tramite intermediari abilitati.
Fonte: Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 34545/2023 del 6 febbraio 2023.
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A cura di Celeste Vivenzi
Giovedì 3 maggio 2023