Con il presente contributo si intende porre in evidenza le novità più importanti introdotte dall’Agenzia Entrate al fine di rendere più chiara e semplice la compilazione del modello 730/2023.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730-2023 che vede l’esordio di numerose novità legislative ai fini della compilazione del Modello 730.
Nota: l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 131884 del 18 aprile 2023 ha dettato le modalità per accedere alla dichiarazione stabilendo che a far data dal 02 maggio 2023 vi sarà la messa on line delle dichiarazioni precompilate che potranno essere inviate, sia senza modifiche che con modifiche, a partire dall’11 maggio 2023.
Modello 730-2023: le conferme e le novità principali
Modalità e termini di presentazione del modello
In via generale rimangono in vigore le precedenti modalità di presentazione unitamente ai termini per l’invio dei modelli ovvero:
- presentazione del modello: il contribuente può utilizzare la dichiarazione precompilata e provvedere direttamente o delegando un CAF o professionista all’invio del modello che può avvenire “con o senza modifiche” (è sempre possibile ricorrere alla compilazione del modello “ordinario”).
- termini di presentazione: le date da rammentare sono le seguenti:
- 15 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2023;
- 29 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2023;
- 24 luglio 2023,per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2021 al 15 luglio 2023;
- 15 settembre 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2023 al 31 agosto 2023;
- 2 ottobre 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2023.
- 15 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2023;
Nota: il modello 730 può essere utilizzato da coloro che abbiano percepito nel 2022 i seguenti redditi:
- di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi dei terreni e dei fabbricati;
- di capitale;
- da lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- diversi (es. redditi di terreni e/o fabbricati situati all’estero); redditi assoggettabili a tassazione separata).