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Tra le attività del datore di lavoro figura quella di calcolare e di trattenere, per conto dell’Erario, la tassazione sulle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di retribuzione per la prestazione manuale e / o intellettuale prestata dagli stessi.
Le trattenute fiscali operate dall’azienda sono tuttavia parziali dal momento che, solo in sede di liquidazione definitiva con modello 730 o Redditi Persone Fisiche, sarà determinata l’Irpef effettivamente dovuta dal contribuente.
Le situazioni che possono verificarsi in sede di dichiarazione dei redditi sono:
- il contribuente ha subìto trattenute fiscali inferiori a quelle in realtà dovute (conguaglio negativo);
- il contribuente ha totalizzato trattenute fiscali superiori a quelle realmente dovute (conguaglio positivo).
Mentre nel secondo caso l’interessato ha diritto ad un rimborso delle imposte pagate in eccesso, a fronte di un conguaglio negativo si è costretti a subire una trattenuta in busta paga.
Per evitare quest’ultima situazione esistono una serie di accorgimenti che il lavoratore è tenuto a mettere in pratica già nei primi mesi del 2023, comunicando le necessarie variazioni al datore di lavoro in termini di calcolo di Irpef, detrazioni e trattamento integrativo.
Analizziamo in dettaglio quali scelte è opportuno fare a livello fiscale nel 2023.
Irpef
L’Irpef dovuta dal contribuente si calcola applicando al reddito complessivo una serie di aliquote, differenti in base ai singoli scaglioni (porzioni) di reddito.
- 23% per i redditi fino a 15 mila euro;
- 25% per i redditi superiori a 15 mila ma non eccedenti i 28 mila euro;
- 35% per i redditi superiori a 28 mila ma non eccedenti i 50 mila euro;
- 43% per i redditi eccedenti i 50 mila euro.
Il singolo datore di lavoro calcola l’Irpef dovuta dal contribuente in base ai soli redditi dallo stesso erogati, in quanto unico dato conosciuto.
Quali scelte fare nel 2023?
I contribuenti che prevedono di percepire nel 2023 redditi aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dal datore di lavoro, è opportuno che chiedano all’azienda l’applicazione di un’aliquota Irpef fissa, in luogo di quella calcolata dallo stesso datore di lavoro.
L’aliquota fissa si determina considerando il reddito complessivo presunto dell’anno, formato da redditi da lavoro dipendente più altre somme (si pensi ai redditi da pensione, da lavoro autonomo o fondiari).
Il contribuente, al contrario, che non ha altri redditi oltre a quello da lavoro dipendente, può chiedere l’applicazione di un’aliquota fissa nei singoli mesi dell’anno, se prevede di percepire dal datore di lavoro un determinato reddito complessivo (ad esempio a seguito di passaggi di livello o picchi di attività con conseguente lavoro straordinario).
In questo caso specifico, l’aliquota fissa è richiesta di norma nei cedolini di tutti i mesi dell’anno, eccezion fatta per quello relativo al conguaglio di fine anno / fine rapporto.
Detrazioni da lavoro dipendente e per carichi di famiglia
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917 riconosce un abbattimento dell’Irpef lorda grazie ad una serie di detrazioni, riconosciute in virtù di oneri o spese sostenute dal contribuente.
In busta paga il datore di lavoro riconosce, in automatico, le detrazioni da lavoro dipendente, calcolate in misura forfetaria in base al reddito complessivo dell’interessato.
L’abbattimento dell’imposta, in questo caso specifico, è giustificato dalle spese che il contribuente sostiene per rendere la prestazione lavorativa (si pensi all’usura della macchina o al costo del carburante).
Sempre nel cedolino, previa richiesta del dipendente, possono essere applicate anche le detrazioni per coniuge, figli o familiari a carico, anch’esse determinate in misura forfetaria, in ragione di:
- reddito complessivo del contribuente;
- numero di familiari a carico;
- età, numero ed eventuale condizione di handicap dei figli.
Il reddito complessivo su cui si calcolano le detrazioni è determinato:
- escludendo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché i premi di risultato soggetti all’imposta sostitutiva;
- comprendendo il reddito dei fabbricati locati assoggettato alla cedolare secca (anche se questo è escluso dalla tassazione ordinaria progressiva);
- al lordo degli oneri deducibili.
Quali scelte fare nel 2023?
Posto che l’importo delle detrazioni è calcolato dal sostituto d’imposta simulando il reddito complessivo annuo, sulla base delle somme dallo stesso erogate, quanti ricevono:
- redditi diversi da lavoro dipendente;
- redditi da lavoro dipendente da altri datori di lavoro;
è opportuno che chiedano all’azienda di considerare anche gli importi citati nel calcolo del reddito complessivo ai fini delle detrazioni.
Discorso diverso per chi percepisce anche redditi da pensione.
I soggetti titolari di uno o più redditi da pensione hanno diritto ad una specifica detrazione, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista per i redditi da lavoro dipendente.
In tali ipotesi, pertanto, è possibile rinunciare alle detrazioni da lavoro dipendente in busta paga a beneficio di quella calcolate dall’ente previdenziale in sede di liquidazione della pensione.
Con riguardo invece alle detrazioni per familiari a carico è importante precisare che le stesse spettano a condizione che il reddito personale del familiare non ecceda i 2.840.51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel caso dei figli di età non superiore a 24 anni la soglia aumenta a 4.000 euro.
Se durante l’anno il limite di reddito viene superato, la detrazione non spetta nemmeno parzialmente.
Pertanto, se il contribuente valuta che il coniuge, familiare o figlio a carico supererà nel corso del 2023 la soglia reddituale citata, è opportuno che rinunci alle corrispondenti detrazioni.
Bonus Irpef
Requisiti
Il trattamento integrativo, detto anche “Bonus Irpef”, spetta a quanti percepiscono redditi da lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, come:
- compensi corrisposti a soci di cooperative;
- compensi corrisposti da terzi;
- i collaborazioni coordinate e continuative;
- borse di studio;
- capitali e rendite periodiche corrisposte dai fondi pensione;
- compensi a soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- remunerazioni dei sacerdoti;
in presenza di un reddito complessivo non eccedente i 28 mila euro e di un’imposta lorda superiore alla detrazione da lavoro dipendente (prevista all’articolo 13 comma 1 del TUIR).
Importo
Il contribuente ha diritto al trattamento integrativo in misura pari a 1.200,00 euro annui (100 euro medi mensili) in presenza di un reddito complessivo non eccedente i 15 mila euro.
Discorso diverso per coloro che si collocano nella fascia reddituale compresa tra 15 mila e 28 mila euro. In tal caso il bonus spetta a condizione che l’Irpef lorda, determinata sul reddito complessivo, sia di ammontare superiore a:
- detrazioni per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente e interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
- rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e detrazioni edilizie, riguardanti spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, nelle misure applicabili nell’anno interessato dal credito.
In presenza di un’imposta lorda superiore agli importi citati, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.
L’importo del bonus dev’essere comunque rapportato alla durata del rapporto di lavoro nell’anno, prendendo a riferimento i giorni in cui il contribuente ha prodotto reddito (inclusi quindi sabati, domeniche, festivi ed assenze retribuite o comunque giustificate) ma escludendo i periodi di assenze non retribuite (ad esempio aspettativa non retribuita o assenza ingiustificata).
Liquidazione
A livello pratico, il bonus viene erogato automaticamente dal datore di lavoro (sostituto d’imposta) in busta paga, nel caso in cui il reddito presunto dell’anno sia pari o inferiore a 15 mila euro.
In assenza di una dichiarazione contraria da parte del dipendente, il datore di lavoro è tenuto, in ogni cedolino paga, a:
- simulare quello che sarà il reddito complessivo dell’anno, considerando i redditi dallo stesso erogati;
- riconoscere il trattamento integrativo se il reddito complessivo ipotetico dell’anno è pari o inferiore a 15 mila euro;
- dividere 1.200 euro per 365 e moltiplicare il risultato per i giorni del mese in cui il contribuente ha prodotto il reddito da lavoro dipendente (se non si sono verificate assenze non retribuite i giorni coincidono con quelli di calendario del mese);
- liquidare il trattamento integrativo in busta paga, salvo poi recuperarlo in F24 sulle imposte da versare all’Erario.
Per quanti si collocano nella fascia 15 – 28 mila, al contrario, il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche).
Quali scelte fare nel 2023?
In base a quanto descritto finora, vediamo in quali casi è opportuno comunicare al datore di lavoro la rinuncia al bonus Irpef:
- il contribuente riceve già il trattamento integrativo da altri sostituti d’imposta, ad esempio in virtù di due o più contratti di lavoro (il bonus è legato al singolo contribuente a prescindere da quanti rapporti di lavoro ha in essere);
- in ragione del reddito che si presume di produrre nell’anno, l’Irpef lorda non sarà superiore alle detrazioni da lavoro dipendente;
- il lavoratore prevede di ottenere, nel 2023, un reddito da lavoro dipendente eccedente i 15 mila euro, ad esempio a causa di premi, indennità una tantum o straordinari;
- presenza di redditi diversi da quelli erogati dal datore di lavoro tali da portare il reddito complessivo ad un importo eccedente i 15 mila euro.
Nelle ultime due ipotesi citate un’alternativa alla rinuncia è comunicare al datore di lavoro l’ammontare dei redditi presunti, da considerare ai fini della simulazione sulla spettanza o meno del bonus.
Il lavoratore ha altresì la possibilità di chiedere il riconoscimento del trattamento integrativo soltanto in sede di conguaglio di fine anno o, se antecedente, di fine rapporto, quando sarà noto il reddito effettivo da lavoro dipendente, ricevuto dal datore di lavoro.
Una scelta di questo tipo è possibile in tutte le ipotesi sopra citate, eccezion fatta per quanti hanno altri rapporti di lavoro.
A cura di Paolo Ballanti
Mercoledì 8 marzo 2023