Ecco alcuni esempi (dagli ammortamenti ai fatti successivi alla chiusura dell'esercizio) che mostrano una strada solo intrapresa, ma ancora da portare a termine.
Con l’introduzione del comma 1bis all’art. 83 Tuir è stato stabilito che le norme dei c.d. Decreti IAS/IFRS (D.M. n. 48/2009 d D.M. 8 giugno 2011) si devono intendere applicabili, “in quanto compatibili”, anche nei confronti delle imprese OIC che raccordano la determinazione dell’imponibile fiscale al principio della derivazione rafforzata.
Il principio di derivazione rafforzata in pratica
Tale principio implica il recepimento dei criteri di rappresentazione dei fatti gestionali secondo la prevalenza della sostanza sulla forma.
Le originarie ragioni di tale opzione legislativa (transitata nel tempo da un generico principio di derivazione all’attutale derivazione rafforzata) risiedono essenzialmente nell’apprezzamento manifestato dal legislatore nei confronti del bilancio, la cui legalità redazionale consente di raccordare il computo del reddito imponibile ad un’attendibile grandezza economica, alla quale commisurare con apprezzabile approssimazione l’effettiva capacità contributiva periodale dell’impresa.
Come evidenziato in dottrina il principio della derivazione comporta che la dinamica delle operazioni di mercato e la disciplina alla base del compito del reddito d’impresa, non sia di tipo immediato e diretto, ma mediato attraverso la previa rappresentazione delle operazioni gestionali in bilancio, filtrata dai principi contabili.
Tale iter di formazione del reddito imponibile, quindi, per chiara scelta legislativa, deve transitare per le risultanze di bilancio, le quali elaborate sulla base di tecniche aziendali affinatesi nel corso del tempo, consentono di commisurare il prelievo fiscale con il risultato civilistico valutato espressivo della reale consistenza del fenomeno economico e, quindi, rispondente alle declinazioni costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Mentre con la generica previsione della derivazione del reddito d’impresa dal bilancio, la conseguenza che ne veniva fatta derivare era quella che se la regola fiscale nulla specificava in ordine ad un dato componente di reddito, esso doveva travasare nel computo dell’imponibile fiscale nella misura rispondente al criterio civilistico, con l’adozione del principio della derivazione rafforzata si è avuto una forte erosione dell’autonomia delle regole fiscal