Credito imposta per consumi energia e gas: attenzione alla scadenza del 30 maggio

I contribuenti interessati al credito di imposta “energia e gas” avranno tempo fino al 30 maggio prossimo per richiedere e ricevere dal fornitore la comunicazione dei dati che consentono il calcolo semplificato del bonus fiscale primo trimestre del 2023.

consumi energia gasI contribuenti che possono fruire del credito di imposta energia e gas avranno tempo fino al 30 maggio prossimo per richiedere e ricevere dal fornitore la comunicazione dei dati che consentono il calcolo semplificato dei predetti crediti relativi al primo trimestre del 2023.

 

Il credito d’imposta 2023 per consumi energia e gas

Preliminarmente deve essere verificato se sussistono le condizioni per fruire dei predetti crediti di imposta anche nel 2023.

Il beneficio è riservato e la comunicazione può essere richiesta dalle imprese non energivore e non gasivore. Il vantaggio consiste, rispettivamente in un credito d’imposta del 35 e del 45 per cento.

L’art. 1, comma 6 della Legge di Bilancio del 2023 ha previsto che ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il primo trimestre dell’anno 2023.

 

La comunicazione del fornitore di energia

In presenza della predette condizioni il venditore di energia risulta obbligato ad effettuare la comunicazione dei dati necessari per beneficiare del credito d’imposta.

La comunicazione tra i venditori e le imprese avvengo tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata ovvero tramite altra modalità indicata dal venditore a condizione di assicurare la tracciabilità della stessa.

In realtà il predetto termine di 60 giorni può essere anche superato. Infatti, l’Agenzia delle entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla predetta comunicazione.

Ciò anche laddove la richiesta venga effettuata decorso il predetto termine di 60 giorni. L’indicazione è stata fornita in tal senso dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 36 del 29 novembre 2022, ma anche con comunicato ARERA del 7 ottobre 2022.

Tuttavia, se l’utente ha cambiato nel tempo il fornitore dell’energia e non è in grado di chiedere i relativi dati, la circostanza non pregiudica la possibilità di fruire del credito d’imposta in rassegna.

Ciò a condizione che sussistano i presupposti previsi dalla legge.

Per quanto riguarda il profilo di responsabilità questa continua a permanere in capo al contribuente fruitore del credito d’imposta.

Ciò sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla legge, sia nel caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

 

Il limite temporale per usufruire dei crediti d’imposta

Il legislatore ha però previsto un limite temporale all’utilizzo dei crediti d’imposta maturati nell’anno 2023.

La compensazione “orizzontale deve essere effettuata all’interno del modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 entro il 31 dicembre 2023. L’operazione deve quindi essere effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

La compensazione non può essere effettuata utilizzando il servizio di remote banking messo a disposizione del proprio istituto di credito.

La compensazione non rappresenta, però, l’unica modalità di utilizzo dei predetti crediti.

Infatti, è possibile la cessione integrale esclusivamente dalle imprese beneficiarie in favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di soggetti qualificati.

A tal fine è necessario presentare l’apposita comunicazione entro il 18 dicembre 2023.

Sarà interessante verificare se il legislatore interverrà ulteriormente consentendo di fruire dei predetti crediti anche nel successivo anno 2024.

A cura di Nicola Forte

Venerdì 26 maggio 2023