Il giudice tributario, infatti, non può utilizzare in sentenza una formula di stile senza chiarire l’esistenza di ragioni che, eccezionalmente, consentono al giudice stesso di rifiutare il rimborso delle spese di causa che costituiscono la regola generale in base alla normativa vigente.
Spese di lite e spese processuali: normativa
In ambito tributario in tema di spese di lite il principio prevalente nell’ambito tributario è quello della soccombenza secondo cui la parte soccombente deve rimborsare le spese liquidate con sentenza; il giudice, nel rispetto di tale criterio, è tenuto ad un preciso compito di “motivarle specificamente”, atteso che è limitato l’ambito della compensazione delle spese per il giudizio.
"In tema di spese giudiziali nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basata sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, atteso che è onere del giudice valutare nel suo complesso l’oggetto della lite" (Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2013, n. 1703).
La materia in esame è disciplinata dall’art. 15 d.Lgs n. 546/1992, sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 156/2015, e poi modificato dalla l n. 130/2022) prevedendo, al comma 2, la compensazione delle spese che il giudice deve espressamente motivare; le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dal giudice tributario solo nel caso di “soccombenza reciproca” e allorché vi siano “gravi ed eccezionali ragioni” che devono essere espressamente motivate.
I principi di cui al predetto art. 15 sono ripresi dall’art. 92 codice procedura civile il quale stabilisce che se vi è soccombenza reciproca, ossia nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, in parte o per intero.
Le gravi ed eccezionali ragioni, che riprendono i “giusti motivi” della precedente formulazione dell’art. 92 codice procedura civile (aggiornato dalla l. n 69/2009 e poi dalla l. n. 162/2014), devono essere indicate esplicitamente nella motivazione, che ne