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In dottrina si è più volte avuto modo di affermare l’eccessiva severità delle norme penali relative agli omessi versamenti IVA o ritenute, anche in considerazione del fatto che tali omissioni sono facilmente rinvenibili nella relativa dichiarazione.
A mitigare questa severità, è arrivata la Tregua Fiscale 2023 che permette di sanare anche i reati da omesso versamento.
La norma resta comunque severa anche in presenza della causa di non punibilità specificamente prevista quando le intere somme, compresi sanzioni e interessi, sono estinte anche a seguito di ravvedimento operoso e istituti simili prima del dibattimento penale (salva la possibilità del giudice penale di concedere una proroga fino a sei mesi).
Questa data ultima, infatti, può non essere compatibile con i tempi (più lunghi) del pagamento.
Reati da omesso versamento: la non punibilità dopo il decreto Bollette
Nel decreto noto come “decreto bollette” (D.L. n. 34/23), appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l’articolo 23 interviene dunque sul tema, introducendo una ulteriore causa speciale di non punibilità.
I reati interessati sono quelli relativi agli articoli 10-bis (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate), 10-ter (Omesso versamento di Iva) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione di crediti non spettanti), con esclusione quindi, come è giusto che sia, della fattispecie di indebita compensazione di crediti inesistenti.
La circostanza esimente si concretizza quando le violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dai vari istituti della c.d. “tregua fiscale” di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in primis la definizione dei bonari, quella degli avvisi di recupero, la rottamazione dei ruoli e il ravvedimento speciale.
Il termine entro il quale i pagamenti devono essere effettuati è più lungo di quello “a regime”, essendo fissato nella pronuncia della sentenza di appello.
Dal punto di vista operativo, è richiesto che il contribuente dia immediata comunicazione dell’avvenuto versamento delle somme dovute all’Autorità giudiziaria che procede; in caso di pagamento rateale, basterà informare del versamento della prima rata.
Contestualmente, occorre informare l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.
A seguito di queste comunicazioni, il processo di merito è sospeso dalla loro ricezione fino al momento in cui il giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.
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A cura di Danilo Sciuto
Lunedì 3 Aprile 2023
Parleremo delle novità della tregua fiscale nel prossimo webinar del 14 aprile...⇓⇓⇓
La tregua fiscale dopo il Decreto Bollette
Webinar in Diretta
Quando: venerdì 14/4/2023, ore 15.30 - 17.30
Relatore: Emanuele Mugnaini
L'iscrizione include: accesso al corso in diretta, accesso all'eventuale materiale fornito dal relatore, accesso alla registrazione per 365 giorni.
Accreditamento: in fase di accreditamento per Commercialisti (2 CFP).
Chiusura iscrizioni: ore 13.00 del 14/4/2023.