Diventano più stringenti i requisiti d’accesso alla pensione anticipata definita “Opzione donna”. A seguito della Legge di Bilancio 2023, infatti, oltre a requisiti anagrafici e contributivi, sarà necessario possedere alcune condizioni personali per l’accesso.
La nuova Opzione donna per il 2023
Con la Legge di Bilancio 2023, Legge del 29 dicembre 2022, è stata introdotta una modifica alla prestazione di pensione anticipata cosiddetta Opzione donna.
Infatti, l’articolo 1, comma 292, va a modificare l’articolo 16 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019.
Più in dettaglio, la lettera a) di tale comma inserisce dopo il comma 1 dell’articolo 16 il comma 1-bis, il quale che prevede che il diritto al trattamento pensionistico si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, e un’età anagrafica di almeno sessant’anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che alternativamente si trovano in una delle seguenti condizioni:
- assistenza da almeno sei mesi al coniuge o ad un parente di primo grado, convivente, e con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, L. n. 104/1992, ovvero un parente o affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni o siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti oppure mancanti;
- riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
- esser state licenziate o essere dipendenti dalle imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In tal caso, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessant’anni si applica a prescindere dal numero dei figli.
Su tale argomento, a seguito delle disposizioni introdotte, ritorna la Circolare INPS n. 25 del 6 Marzo 2023, con la quale si forniscono istruzioni per l’applicazione della disposizione in esame. Vediamole meglio.
Chi può accedervi
La norma, come già detto, si applica alle lavoratrici che hanno maturato un’anzianità contributiva pari o a superiore a 35 anni, e un’età anagrafica di almeno sessant’anni, entro il 31 dicembre 2022.
Il requisito dell’età anagrafica di almeno sessant’anni può essere però ridotto: in particolare è ridotto di un anno per ciascun figlio, e nel limite massimo di due anni.
Tale riduzione si applica a prescindere dal numero dei figli laddove la lavoratrice sia stata licenziata o sia dipendente da un’impresa per la quale è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
In conseguenza di ciò, tale ultima categoria di lavoratrici potrà accedere alla pensione anticipata con opzione donna con un’età anagrafica di 58 anni e con 35 anni di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2022; in tal caso però, non si applicheranno gli adeguamenti alla speranza di vita.
Le condizioni per l’accesso
Come noto la Legge di Bilancio 2023 ha notevolmente ristretto il campo delle lavoratrici che possono accedere a tale disposizione, limitando tale possibilità a quelle lavoratrici che oltre ad aver raggiunto i requisiti contributivi e anagrafici, siano anche in particolari condizioni personali.
Per le lavoratrici che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, l’Istituto Previdenziale specifica che il requisito dell’assistenza è soddisfatto qualora il soggetto da assistere conviva con la lavoratrice che chiede l’accesso ad opzione donna.
Per convivenza si intende anche la residenza nel medesimo stabile e allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno.
Per potervi accedere però, la persona con handicap in situazione di gravità deve essere assistita dalla richiedente per almeno sei mesi continuativi.
Riguardo la persona con una disabilità grave va segnalato che lo status si acquisisce alla data di accertamento e che è riportata nel verbale di cui all’articolo 4, della L. n. 104/1992, oppure in caso di sentenza di riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445 del codice procedura civile.
Qualora poi si assista un parente o affine entro il secondo grado, non basta solamente l’assistenza, ma anche che genitori, coniuge, o unito civilmente della persona con handicap non possano prestare assistenza in quanto:
- hanno già compiuto i 70 anni di età;
- sono anch’essi affetti da patologie invalidanti;
- sono deceduti oppure mancanti (su tale aspetto l’INPS sottolinea che l’assenza può non essere solamente di tipo naturale o giuridica, ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata, come divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso).
Infine su tale aspetto l’Istituto fornisce chiarimenti sull’individuazione delle patologie invalidanti: si tiene conto infatti delle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3, del Decreto 21 luglio 2000 recante il “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”.
Come già anticipato, qualora la lavoratrice che vuole accedere ad opzione donna sia stata licenziata o dipendente da un’impresa per la quale è in corso una crisi aziendale, sarà possibile non solo accedere a tale prestazione ma anche ridurre l’età anagrafica necessaria per poter fare domanda.
L’Istituto Previdenziale in tale circostanza sottolinea che è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione, e che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le la stessa non abbia ripreso l’attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.
Decorrenza del trattamento
La pensione anticipata con opzione donna è soggetta a quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, del Decreto Legge n. 78/2010 in materia di decorrenza; pertanto le lavoratrici, al perfezionamento del requisito anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguiranno il pensionamento:
- dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- dopo 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti in caso di trattamento liquidato a carico delle gestioni previdenziali lavoratori autonomi.
La decorrenza del trattamento non potrà comunque essere anteriore al 1° Febbraio 2023 per lavoratrici dipendenti e autonome, con pensione liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima, e anteriore al 2 gennaio 2023 per lavoratrici dipendenti la cui pensione sia liquidata a carico delle forme esclusive dell’AGO.
Caso a parte è quello del personale del comparto scuola, per le cui lavoratrici trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 59, comma 9, della Legge n. 449/1997; pertanto il trattamento pensionistico potrà essere corrisposto a partire dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.
Accesso solo su domanda dell’interessata
L’accesso alla pensione non è automatico, ma sarà necessario che la lavoratrice in possesso di tutti i requisiti richiesti ne faccia domanda.
Nel caso in cui la lavoratrice assista persone con un handicap grave, la domanda di pensione dovrà essere accompagnata da un’autodichiarazione in cui si afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con un soggetto affetto da handicap in situazione di gravità.
In tal caso bisognerà anche riportare i dati anagrafici della persona assistita e gli estremi del verbale rilasciato dalla commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave.
Nel caso in cui l’handicap grave sia stato riconosciuto con Decreto di omologa o sentenza, il riferimento a tale documento dovrà essere inserito nel campo note.
Nel caso in cui invece la domanda di pensione derivi da un’invalidità personale, la lavoratrice interessata dovrà riportare gli estremi del verbale rilasciato dalla commissione sanitaria competente, allegando il relativo documento.
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A cura di Antonella Madia
Giovedì 16 marzo 2023