È privo di “legitimatio ad causam” l’amministratore di fatto di una società di capitali che abbia operato nell’interesse di questa, senza ricoprire alcun ruolo formale nell’ambito della governance dell’ente?
Sussiste il difetto di legittimazione attiva in capo al soggetto individuato dall’atto impositivo quale amministratore di fatto della società sottoposta a tassazione?
Difetta di legittimazione attiva l’amministratore di fatto che impugna a titolo proprio gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e allo stesso notificati?
L’amministratore di fatto non ha alcun interesse ad un accertamento in ordine alla legittimità degli atti impositivi, in quanto aventi ad oggetto situazioni giuridiche soggettive cui lo stesso è estraneo?
È inammissibile l’originario ricorso introduttivo che ha impugnato a titolo proprio gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e allo stesso notificati?
Amministratore di società e mancanza di legittimazione attiva a proporre ricorso: i principi
Nel caso di avviso di accertamento emanato nei confronti di una società per obbligazioni tributarie a essa relative, l’amministratore di fatto non è legittimato[1] a impugnare l’avviso notificatogli, non essendo ravvisabile in capo al predetto alcun interesse all’accertamento in ordine alla legittimità dell’atto impositivo, trattandosi di situazioni giuridiche soggettive alle quali egli è estraneo.
L’amministratore, infatti, non è direttamente responsabile o sanzionabile per le violazioni imputabili alla società amministrata, atteso che la responsabilità disciplinata dall’art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 configura un’obbligazione ex lege avente natura civilistica e titolo autonomo rispetto a quella fiscale.[2]
L’amministratore di fatto non è legittimato[3]ad impugnare l’avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delle imprese, e tenuto conto che, ai sensi dell’art.62 del d.P.R. n. 600 del la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l’amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile secondo la legge civile.[4]
Avendo proposto l’originario ricorso in proprio e non quale legale rappresentante della società destinataria degli atti impositivi, l’amministratore di fatto è privo della legittimazione ad agire con conseguente dichiarazione di inammissibilità.
Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione. [5]
Il caso di Cassazione
Nel caso in esame, un atto impositivo, per l’anno 2005, ai fini IRPEG, Iva ed Irap, è stato emanato nei confronti di società per l’adempimento di obbligazioni tributarie