Istanza di sospensione della lite pendente in Corte di Cassazione

di Isabella Buscema

Pubblicato il 6 febbraio 2023

Dopo l’approvazione del modello di domanda di definizione agevolata, può essere utile presentare istanza di sospensione del giudizio per impedire che si formi il giudicato?
Nel caso di giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione è conveniente presentare l’istanza di sospensione, prima che la sentenza del giudice di legittimità sia depositata, al fine di evitare il rischio di incorrere in un pronunciamento senza rinvio?
È importante che alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva?
In caso di adesione alla definizione delle liti pendenti, previsto in Legge di Bilancio 2023, il vdeposito dell'istanza di sospensione oltre il termine del 10 luglio 2023, non pregiudica la sospensione del processo?
Detto termine ordinatorio consente, pertanto, anche un deposito successivo dell’istanza di sospensione?

Istanza di sospensione[1] della lite pendente: il dato normativo

istanza sospensione lite pendenteEntro il 30 giugno 2023 occorre presentare la domanda di definizione agevolata ed effettuare il pagamento di quanto dovuto per ciascuna controversia autonoma, intendendosi per tale quella relativa a ciascun atto impugnato.

La norma prevede la possibilità di pagare a rate gli importi dovuti, se superiori a 1.000 euro (massimo 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Sono interessati dalla definizione agevolata, ex commi 186 ss[2] dell’art. 1 legge 29 dicembre 2022 n. 197, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado di giudizio, anche a seguito di rinvio. [3]

Possono essere definiti i giudizi non conclusi con pronuncia definitiva.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti esauriti in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione o già regolati da sentenze della Cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito.[4]

 

Le controversie definibili non sono sospese ex lege

Ai sensi del comma 197, le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.

Il processo, quindi, in assenza di tale richiesta prosegue regolarmente, non essendo prevista una sospensione automatica e generalizzata.

Il predetto comma, ferma la sospensione della controversia, condizionata all’apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, pone in capo al contribuente l’obbligo di depositare, entro la medesima data del 10 luglio 2023, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Occorre depositare, avanti al Giudice al quale pende la controversia (es. Cassazione), la domanda della definizione liti con prova del pagamento, come previsto per legge. Le controversie definibili non sono sospese ex lege.[5]

Trattasi di una soluzione simile a quella già recepita per le definizioni delle liti disciplinate dall’art. 11, d.l. 24 aprile 2017, convertivo, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall’art. 6, DL 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Anche la definizione agevolata delle controversie tributarie, configurata dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, non sospende automaticamente il giudizio, ma viene richiesto al contribuente che voglia avvalersene di presentare al giudice apposita istanza.

Pertanto, può essere opportuno [6]presentare istanza di sospensione del giudizio pendente innanzi la Corte di Cassazione per impedire che il deposito della sentenza possa chiudere la lite e così precludere l'accesso ai benefici della definizione agevolata.

La richiesta di sospensione può risultare opportuna in relazione alle controversie pendenti in Cassazione, al fine di evitare che il deposito della pronuncia della Suprema Corte possa definire il giudizio, impedendo la presentazione della domanda di definizione.

La richiesta di sospensione comporta che il deposito successivo della sentenza di cassazione senza rinvio è privo di effetti e, in particolare, non preclude l’accesso ai benefici della definizione agevolata.[7]

Il contribuente può presentare al giudice ap