Domanda di sospensione del giudizio e revocazione della sentenza di legittimità

Quando il contribuente può depositare domanda di sospensione del giudizio che ritiene definibile?
In particolare, in tema di definizione agevolata della lite fiscale, il legislatore, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione.
In tali casi, deve essere disattesa la richiesta di sospensione, avanzata dal contribuente invocando il procedimento di definizione?

Definizione agevolata della lite fiscale: principio di diritto

revocazione sentenza legittimitàIn tema di definizione agevolata della lite fiscale, l’art. 1, comma 192, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione.

 

Il caso di Cassazione

Il fisco ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, per la revocazione[1] di una ordinanza di legittimità, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, codice procedura civile,[2] assumendo che la decisione era viziata da errore di fatto risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità.

Esso ha dedotto che la Corte ha erroneamente omesso di considerare un dato obbiettivo, indiscusso e documentato negli atti interni del giudizio di legittimità.

La ricorrente Amministrazione ha chiesto quindi revocarsi l’ordinanza impugnata ed accogliersi l’originario ricorso per cassazione erariale.

 

La pronuncia

Gli Ermellini, con la pronuncia citata, in via preliminare, una volta constatato che la controricorrente ha depositato, ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, domanda di sospensione del giudizio, che ritiene definibile ai sensi del comma 190 del medesimo art. 1 hanno statuito quanto segue.

L’istanza di sospensione non può essere accolta, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita con riferimento alle fattispecie di condono che si sono via via succedute nel tempo, in tema di definizione agevolata della lite fiscale il legislatore, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell’art. 391 bis codice procedura civile,[3] il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto; pertanto, in tali casi, va disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata invocando il procedimento di definizione agevolata della lite fiscale.

Non sussistono ragioni per non confermare tale orientamento anche con riferimento alla formula delle controversie per le quali «il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva», di cui al comma 192 del ridetto art. 1 legge n. 197 del 2022.

 

Conclusioni: la definizione del giudizio di rinvio

Sono interessate dalla definizione agevolata, ex commi 186 ss dell’art. 1 legge 29 dicembre 2022 n. 197, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado di giudizio, anche a seguito di rinvio.

Possono essere definiti i giudizi non conclusi con pronuncia definitiva.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti esauriti in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione o già regolati da sentenze della Cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito.

Non possono essere considerate definibili le liti per le quali, alla data di presentazione della domanda, è stata depositata sentenza della Corte di cassazione senza rinvio.

Sono considerate definibili le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione (Circolare n. 2 del 27/01/2023).

Si ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle definite dalla Corte di cassazione (con sentenza di rigetto), atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell’art. 391-bis codice procedura civile, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto (Cassazione n. 26939 del 13/09/2022).

 

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza n. 5373 del 21 febbraio 2023.

 

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NOTE

[1] La revocazione è un mezzo d’impugnazione a critica vincolata ossia è un mezzo limitato ed eccezionale d’impugnazione.

È utile rammentare che, per le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione, la revocazione per errore di fatto va tenuta distinta dalla procedura di correzione degli errori materiali216; infatti, la revocazione per errore di fatto presuppone l’erroneità del decisum, per effetto di un’errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice, mentre la correzione217 suppone l’esattezza della decisione giudiziale, nonostante l’erroneità dei dati indicati.

Ne consegue che la richiesta di correzione di errore materiale non può convertirsi in richiesta di revocazione.

[2] Il combinato disposto degli artt. 391 bis e 395, n. 4 codice procedura civile non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione.

L’errore di fatto di cui all’art. 395 codice procedura civile, n. 4), deve presentare i caratteri dell’evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d’ufficio.

[3] Ai sensi del quinto comma dell’art. 391 bis la revocazione per errore di fatto, che di norma rientra tra i casi di revocazione ordinaria, assume natura di mezzo straordinario di impugnazione quando sia proposta avverso una sentenza della Cassazione.

 

A cura di Isabella Buscema

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