Sanzioni tributarie: sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica

Torniamo sul caso delle sanzioni tributarie irrogate ad una società, in questo caso alla società di consulenza considerata l’ideatrice delle operazioni elusive.

sanzioni tributarie persona giuridicaIn un precedente contributo del 12 maggio 2022 (“Concorso del commercialista nella sanzione irrogata al cliente“) abbiamo affrontato il problema della responsabilità sulle sanzioni tributarie riferita alle persone giuridiche.

 

Sanzioni tributarie e persona giuridica

In generale, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, l’unico comma dell’articolo 9 del D. Lgs. 472/1997 prevede che:

“Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.”

Da ciò dunque la constatazione che, qualora fosse provata la compartecipazione del consulente alla violazione, l’ente impositore potrebbe irrogare anche a lui la stessa sanzione.

A contrasto di tale norma, l’articolo 7 del D.L. n. 269/03, che, in tema di “Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie”, afferma al comma 1 che:

“Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.”

 

Il caso: le sanzioni tributarie irrogate alla società di consulenza

Proprio in ossequio a tale principio, una recente ordinanza della Cassazione (n. 35217/2022) si è espressa in un caso che riguardava un atto di irrogazione sanzioni emesso ai sensi del citato art. 9 del D. Lgs. n. 472/97 – quindi in concorso – a carico di una società di consulenza che aveva ideato un’operazione elusiva effettuata da due società appartenenti a un consolidato nei cui confronti era stato emesso relativo accertamento per recupero di imposte e sanzioni.

La società presentava ricorso, contestando proprio che secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 269/2003, le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società ed enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

L’Agenzia delle Entrate dal canto suo riteneva che tale limitazione di responsabilità andrebbe applicata esclusivamente nei rapporti interni alle persone giuridiche, vale a dire nei confronti di amministratori e dipendenti delle stesse, ma non anche alle ipotesi di concorso nell’illecito.

Ad avviso dei giudici di legittimità, invece, le sanzioni amministrative tributarie di cui all’art. 7 del D.L. n. 269/2003 gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l’ente, mentre sono sanzionabili, in base all’articolo 9 D. Lgs. n. 472/97, i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica.

L’art. 7 citato vuole riferire quindi le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente (come è evidente, del resto, sia nel titolo della norma sia nel disposto della stessa), sicchè è da escludere il concorso esterno di terzi per la violazione della società contribuente.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 12 gennaio 2023