In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, non potendosi però ritenere esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista al quale erano affidate le incombenze fiscali.
La Corte di Cassazione ha chiarito la linea di confine tra responsabilità dell’intermediario e del contribuente.
Un caso di indebita detrazione IVA: responsabilità di intermediario e contribuente
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una società un avviso di accertamento, con cui aveva contestato una indebita detrazione Iva, oltre sanzioni.
La società contribuente aveva impugnato il provvedimento limitatamente alla irrogazione delle sanzioni, con ricorso rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale lo aveva accolto, rilevando che l’esistenza di una denuncia in sede penale, antecedente alle operazioni di verifica nei confronti della società contribuente, nei confronti dell’intermediario deputato alla presentazione della dichiarazione, unitamente alla mancanza di sottoscrizione, ad opera del legale rappresentante della contribuente, degli atti compiuti dall’intermediario stesso, avvaloravano l’idea che la società fosse rimasta completamente all’oscuro dell’accaduto (indebita compensazione di debiti e crediti Iva) (cfr. Cassazione n. 14598 del 18/10/2022), con conseguente annullamento delle sanzioni alla stessa società irrogate.
L’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 3, del Dlgs. 472/1997, con riferimento alle condizioni di applicabilità della causa di non p