Come noto, i debiti ereditari si trasferiscono su coloro che hanno accettato l’eredità, anche se con beneficio di inventario.
Le somme addebitate nelle iscrizioni a ruolo a titolo di sanzioni amministrative tributarie riferibili al defunto non si trasmettono per successione.
Regole diverse operano per le sanzioni relative a debiti contributivi o assistenziali, ovvero agli interessi di mora applicati nelle cartelle di pagamento.
L’accettazione dell’eredità
Il Capo I, Titolo I, del Codice civile titolato “Dell’apertura della successione”, disciplina le regole riguardanti l’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità.
L’art. 456, codice civile prevede che la successione si apra al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
In virtù di quanto previsto dall’art. 459, codice civile l’accettazione dell’eredità è lo strumento mediante il quale il chiamato all’eredità, in forma espressa o tacita, acquista il diritto all’eredità e assume la qualità di erede con effetto dal giorno dell’apertura della successione.
L’accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (art. 475, codice civile, comma 1).
L’accettazione è definita tacita (art. 476 codice civile) quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
L’eredità può essere accettata anche con beneficio d’inventario.
Secondo quanto previsto dall’art. 484 codice civile, tale modalità successoria si attua mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
Attraverso tale modalità di accettazione, il patrimonio del de cuius e quello dell’erede rimangono distinti; in tal modo l’erede limiterà la sua responsabilità per le passività del defunto unicamente alla consistenza dell’attivo ereditato, senza che possa essere aggredito il patrimonio personale per i debiti del de cuius.
Intrasmissibilità della sanzioni amministrative tributarie agli eredi
Con l’accettazione, l’erede acquisisce, pro quota con gli altri eredi, i beni e i crediti che fanno parte del patrimonio ereditario, subentrando anche nelle posizioni passive, cioè dovrà corrispondere i debiti del defunto.
Ai sensi dell’art. 65