Torniamo sul problema degli accertamenti anticipati emessi prima dei 60 giorni concessi dallo Statuto del Contribuente al contribuente per rispondere ai rilievi del PVC: il caso degli accertamenti a tavolino.
ll processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo di cui all’art. 12, comma 7, della L. 212/2000, che richiede il rilascio di copia al contribuente almeno 60 prima della notifica dell’avviso di accertamento, deve intendersi riferito alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell’impresa, non essendo richiesta dalla legge la notificazione al contribuente di un diverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate presso gli Uffici dell’Ente impositore.
E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, che affronta un caso particolare ma concreto.
Il caso di Cassazione: avviso di accertamento impugnato per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento, che veniva impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano, per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo accertata la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, perché al termine delle operazioni di verifica fiscale non era stato rilasciato al contribuente un verbale che gli consentisse di contestare le risultanze dell’accertamento in fase precontenziosa.
In conseguenza la Commissione di primo grado annullava l’avviso di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, che confermava la decisione adottata dai giudici di primo grado.
Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, per avere la Commissione di secondo grado ritenuto erroneamente che fosse necessaria la comunicazione al contribuente di un verbale di conclusione delle attività di verifica.
Resiste mediante controricorso il contribuente, che ha pure depositato memoria con la quale ha proposto la questione di legittimità costituzionale della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, se inteso nel senso che il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, riconosciuto al contribuente prima della notifica di un atto impositivo, possa legittimamente decorrere anche dalla comunicazione di “un sintetico verbale di semplice acquisizione di documenti qualsiasi”, qua