Esaminiamo due recenti chiarimenti del Fisco italiano...
Scambi di partecipazioni e valutazione antiabuso di operazioni di cessione di partecipazioni tra società
L’Agenzia delle Entrate, con due Risposte ad Interpello del 9 settembre 2022 in tema di conferimento ex art. 177, comma 2 bis del Tuir, affronta le seguenti questioni:
- valutazione antiabuso di preventive operazioni di donazione di micro quote e di cessioni di partecipazioni sotto soglia;
- verifica delle percentuali di qualificazione in capo a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano attività commerciale.
Le Risposte “riprendono”, a nostro avviso, un caso sul quale l’Agenzia delle Entrate era già stata chiamata a pronunciarsi in passato.
Non vi è prova di ciò, tuttavia, le recenti risposte si ricollegano alle Risposte n. 483 del 19 ottobre 2020 e n. 497 del 21 luglio 2021.
E’ di tutta evidenza, infatti, che i soggetti interessati dalle 4 Risposte sono gli stessi, o, comunque, a prescindere dai soggetti coinvolti è palese che il caso di riorganizzazione affrontato è assolutamente identico.
A questo punto, prima di commentare le Risposte dello scorso 9 settembre, ripercorriamo brevemente anche le Istanze discusse nel 2020 e nel 2021 al fine di fare il punto in merito alle posizioni assunte dall’Agenzia delle Entrate in questo biennio, in tema di regime di realizzo controllato di cui all’art. 177 comma 2 bis e delle più stringenti condizioni che questo richiede rispetto al comma 2.
Il caso di creazione di holding prospettato dal Fisco
Il caso prospettato in tutte le Risposte è il seguente:
A è socio, unitamente al padre D, al socio C e al socio B (padre di C) di Alfa Holding.
Le partecipazioni sono così ripartite: A e D detengono una quota di partecipazione pari al 48 per cento e al 2 per cento del capitale sociale; il restante 50% del capitale è detenuto per il 48% da C (cugino di A) e per il 2% dal padre di questi, ovvero il socio B.
In buona sostanza la proprietà di Alfa holding è ripartita in modo speculare al 50% tra due rami familiari.
Alfa holding possiede a sua volta il 100% di Beta e il 26% di Gamma. Alfa e Beta possiedono ulteriori partecipazioni minoritarie.
Si veda la successiva figura n. 1.
Figura n. 1 – il caso della risposta ad interpello
Creazione di holding e valutazioni antiabuso: la questione affrontata nella Risposta n. 483/2020
I soci di Alfa