Segnaliamo un’interessante ordinanza della Corte di Cassazione che si occupa di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un amministratore di condomini, avvalorato e corroborato dalle indagini finanziarie.
Il fatto: accertamento contro amministratore di condominio
La CTP di Firenze rigettava il ricorso proposto da un contribuente, esercente l’attività di amministratore di condominio, avverso l’avviso di accertamento, emesso per IRPEF, IVA e IRAP, anno 2007, con il quale erano stati determinati ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, un maggiore reddito da lavoro autonomo, un maggiore valore della produzione ai fini dell’IRAP, pari ad € 478.954,17, e operazioni imponibili, ai fini dell’IVA, per € 4.903.140,15.
Dalla sentenza impugnata risulta che nel corso della verifica erano state esaminate le movimentazioni dei conti correnti direttamente riferibili al contribuente, in quanto unico intestatario, al quale era stato chiesto di fornire giustificazioni.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze rigettava il ricorso sostenendo che l’Agenzia aveva accertato l’esistenza di operazioni non giustificate, dopo avere correttamente confrontati i dati desumibili dai rendiconti delle gestioni condominiali forniti dal contribuente con i movimenti sui conti a lui intestati o intestati direttamente alle singole amministrazioni condominiali, escludendo i movimenti riconducibili alle quote condominiali e quelli riguardanti le spese sostenute per la gestione dei condomini.
La CTR ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, osservando che, sebbene questi non avesse giustificato in modo specifico i movimenti rimasti privi