L’Agenzia delle entrate conferma sostanzialmente le precedenti istruzioni fornite per indicare l’assegnazione del bonus sud ai soci (di società di persone) e modifica leggermente le istruzioni per indicare l’assegnazione ai collaboratori familiari.
La risposta fornisce occasione per effettuare un riepilogo generale della fattispecie, in modo da considerare anche le altre fattispecie di credito d’imposta, il caso dell’attribuzione ai soci delle società di capitali trasparenti e le concrete modalità di utilizzo del bonus attribuito sul modello F24.
Assegnazione del Bonus Sud a soci di società di persone e collaboratori familiari
Nel mese di settembre 2022 l’Agenzia delle entrate ha rilasciato una FAQ avente ad oggetto l’esposizione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno in caso di impresa familiare [1], con la quale ha trattato il caso dell’assegnazione del c.d. Bonus Sud ai soci di società di persone e ai collaboratori familiari, confermando di fatto alcuni chiarimenti forniti in passato.
È noto che, in taluni casi, l’utilizzo dei crediti d’imposta da parte di società beneficiarie (o di imprese familiari) avviene mediante trasferimento dal soggetto beneficiario ai soci (o ai collaboratori familiari) del relativo diritto alla fruizione, non disponendo – a volte – il beneficiario di propri debiti da poter compensare con i crediti spettanti.
La questione, in particolare, può riguardare, ad esempio, i soggetti beneficiari di nuova costituzione o con rilevanti investimenti in corso di realizzazione per i quali diventa alquanto difficoltoso riuscire a compensare interamente il credito maturato ed utilizzabile in assenza di debiti tributari e contributivi di pari ammontare nell’anno di costituzione, in quelli immediatamente successivi o negli anni in cui sono effettuati i rilevanti investimenti.
I principali riferimenti di prassi
La questione dell’attribuzione dei crediti d’imposta ai soci ha formato oggetto in passato di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, anche se limitatamente ai crediti maturati in capo alle sole società di persone le quali, fino al 31 dicembre 2003, erano gli unici soggetti passivi di imposta nei cui confronti si applicava il regime della trasparenza dei redditi[2].
Con la risoluzione 18 aprile 2002, n. 120/E, l’Agenzia delle entrate confermava la possibilità di attribuire, in tutto o in parte, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
A tal fine, per quanto riguarda gli aspetti operativi della questione, la risoluzione precisava che la ripartizione del credito tra i soci dovesse innanzitutto risultare dalla dichiarazione dei redditi della società, con la quale si forniva appunto evidenza formale della ripartizione effettuata.
Per quanto, invece, riguarda i soci, la risoluzione precisava che l’utilizzo in compensazione da parte di ciascun socio dovesse avvenire dopo che ciascun socio avesse acquisito nella propria dichiarazione la quota di credito assegnata.
Con la successiva risoluzione 22 agosto 2002, n. 286/E, confermando l’applicabilità integrale della precedente risoluzione n. 120/E, l’Agenzia delle entrate estendeva la possibilità di attribuire il credito d’imposta ai soci anche per quanto riguarda il bonus assunzioni previsto dall’art. 7 della legg