Sconto in fattura per bonus facciate non indicato e mancata comunicazione dell'opzione

Analizziamo il caso della nota di variazione IVA emessa per la mancata indicazione in fattura dello sconto bonus facciate e mancata comunicazione di opzione: secondo il Fisco l’errore non è più sanabile.

Mancata annotazione in fattura dello sconto bonus facciate: nota di variazione IVA inutile

nota variazione fattura 2021Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20 luglio 2022 n. 385 ha confermato l’inutilità di una nota di variazione (ex art. 26 del DPR 633/1972), in relazione al caso di una fattura emessa nel 2021 nei confronti di una persona fisica per interventi edilizi agevolati con il bonus facciate, ai sensi dell’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019.

La mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, applicato dal fornitore ai sensi dell’art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020, non pregiudica di per sé gli effetti che da tale disposizione discendono in capo al fornitore e al cliente ed è pertanto inutile procedere con una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 esclusivamente per modificare questo aspetto “irrilevante ai fini IVA”, nella piena invarianza di tutti gli altri dati della fattura “rilevanti ai fini IVA” (imponibile, aliquota, imposta, eccetera).

Nello specifico, il cliente aveva pagato nel 2021 solo il 10% del totale fattura, proprio perché l’intenzione era quella di avvalersi dello sconto sul corrispettivo che, per le spese agevolate con il bonus facciate sostenute nel 2021, poteva arrivare al 90%.

Purtroppo, oltre alla mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 concordato tra fornitore e cliente, seguiva nei mesi successivi la mancata presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione entro il termine ultimo per il suo invio relativamente alle spese sostenute nel 2021.

Questo è il mancato adempimento che rende inopponibile all’Erario l’accordo tra le parti e porta l’Agenzia delle Entrate ad affermare, nella richiamata risposta a interpello n. 385/2022:
  • che il committente dei lavori può beneficiare del bonus facciate 90% solo sul 10% pagato nel 2021, con possibilità poi di beneficiare del bonus facciate al 60% su quel 90% di corrispettivo non pagato nel 2021 che dovesse pagare nel 2022;
     
  • che, data questa situazione di fatto, emettere una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 risulta del tutto inutile sia ai fini IVA che ai fini della “resurrezione” dello sconto sul corrispettivo al 90% non tempestivamente comunicato all’Agenzia delle Entrate.

È evidente che la normale prassi è far constare l’accordo tra le parti per lo sconto sul corrispettivo direttamente dalla fattura di addebito di quel corrispettivo, mediante apposita annotazione su di essa, ma è del pari pacifico che l’art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020 non prevede in alcuna parte che tale sconto debba risultare dalla fattura e ben potrebbe dunque constare da un separato accordo successivo all’emissione della fattura stessa.

Si può analizzare infine, che con la risposta a interpello n. 385/2022, l’Agenzia si è limitata a precisare, giustamente, che:

  • l’assenza dello sconto ex art. 121 del DL 34/2020 non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa;
     
  • l’emissione di una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 è ininfluente per sanare la ben più grave omissione della comunicazione nei termini all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.

 

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A cura di Francesco Costa

Martedì 16 agosto 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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