Note di variazione IVA riferite al 2021 da emettere entro il 2 maggio 2022

Attenzione! Insieme alla dichiarazione IVA, lunedì 2 maggio 2022 scade il termine per emettere le note di variazione riferite all’anno 2021!

nota di variazione iva 2021Entro il 2 maggio 2022 (il termine ordinario del 30 aprile è differito al primo giorno feriale) dovrà essere presentata la dichiarazione IVA relativa al 2021.

Tale scadenza rappresenta anche il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta nell’anno, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

Come già chiarito nella circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2018, tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta;

  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente.

 

I limiti temporali per detrarre l’IVA

Da ciò ne deriva che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2021 (e il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione IVA riferita al 2021, cioè entro il 2 maggio 2022.

Chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, potrà recuperare l’imposta presentando una dichiarazione IVA integrativaa favore”, entro il 31 dicembre 2027.

Quanto esposto non vale per le fatture che sono state ricevute a inizio 2022, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2021; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione IVA relativa al 2022 (anno di ricezione del documento di acquisto), il cui termine di presentazione è il 2 maggio 2023.

 

Il termine ultimo per le note di variazione IVA 2021

Il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale incide, anche sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 e ss. del DPR 633/72.

Secondo quanto indicato nella citata circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Le più recenti circolari Agenzia delle Entrate n. 20/2021 e n. 5/2022 hanno precisato che, emessa tempestivamente la nota di variazione (entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per la nota stessa),

l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.

 

Esempio: nota di credito 2022 per variazione 2021

Ad esempio, nel caso in cui il presupposto per operare la variazione si sia verificato nel 2021 e la nota di credito sia emessa nel periodo dal 1° gennaio e il 2 maggio 2022, la data per l’esercizio del diritto alla detrazione, secondo l’Agenzia, deve essere individuata:

  • nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa;

  • oppure, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota, vale a dire la dichiarazione riferita al 2022, da presentare entro il 2 maggio 2023.

Questi termini valgono anche in relazione al cambiamento della disciplina per l’emissione delle note di credito nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente assoggettato a una procedura concorsuale.

Se il creditore ha emesso la nota di variazione nel corso del 2021, il diritto a detrazione può essere esercitato al più tardi entro il 2 maggio 2022 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2021).

Se il medesimo creditore avesse, invece, deciso di emettere la nota di variazione nei primi quattro mesi del 2022 (entro il 2 maggio 2022), il diritto a detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione periodica del mese di emissione o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa al 2022 (2 maggio 2023).

È da sottolineare che, qualora il termine per l’emissione della nota di variazione sia già passato, potrebbe non essere possibile presentare una dichiarazione integrativa “a favore” per il recupero dell’imposta, a meno che non vi sia la presenza di errori ed omissioni cui rimediare, al ricorrere dell’impossibilità ad emettere la nota, non imputabile alla “colpevole” inerzia del soggetto passivo.

Tale impostazione non, però, è ritenuta condivisibile da Assonime (circolare n. 10/2021), che si è espressa in favore di un ampio ricorso all’istituto di cui all’art. 30-ter.

 

NDR. Per le note di variazione IVA da emettere in caso di procedure concorsuali approfondisci qui

 

A cura di Francesco Costa

Venerdì 29 Aprile 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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