Per emettere una nota di credito non è sufficiente fornire motivazioni vaghe: occorre dimostrare con chiarezza la corrispondenza con la fattura originaria. Registrazioni puntuali e dati che colleghino le operazioni sono elementi essenziali per legittimare la variazione e prevenire contestazioni. La Cassazione ribadisce l’importanza di prove concrete a supporto della richiesta.
Note di credito e variazioni IVA: la Cassazione fissa i paletti
Per emettere una nota di credito è indispensabile registrare la variazione e la relativa causale, al fine di evitare qualsiasi forma di elusione degli obblighi fiscali. È inoltre necessario fornire la prova del collegamento tra l’operazione originaria e quella sopravvenuta, indicando in modo puntuale i dati idonei a metterle in relazione.
In tal modo si può dimostrare la piena corrispondenza tra l’oggetto della fattura e della registrazione iniziali e l’oggetto della registrazione della variazione.
Quando è legittima l’emissione di una nota di credito a storno dei ricavi
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 5/8/2025 n. 22625, ha chiarito quali sono i presupposti di legge in presenza dei quali, ai sensi dell’art. 26 del Dpr 633/72, è possibile emettere una nota di credito a storno dal conto ricavi.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso proposto da una società avverso l’avviso d’accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, a fini Iva e imposte dirette, per l’anno di imposta 2011, il maggior reddito accertato.
La pretesa erariale scaturiva dal rilievo dell’emissione, da parte della società contribuente, di un rilevante numero di note di credito, con conseguente variazione in diminuzione ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972.