Come va gestito lo storno di fatture emesse tramite note di credito per il corretto calcolo del reddito di impresa: trattandosi di costi, le note di credito vanno registrate rispettando il criterio della competenza temporale.
I componenti positivi o negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare siano determinabili in modo oggettivo.
Il dovere di conteggiare tali componenti nell’anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all’atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.
In ragione della loro natura di costo indiretto le operazioni indicate in note di credito ricadono tra le componenti negative che concorrono alla formazione del reddito di impresa, sicché, coerentemente con il principio di competenza, la loro imputazione al conto economico non è rimessa alla libera discrezionalità della parte.
Storno di fatture ed emissione di note di credito: attenzione alla competenza
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 15/11/2024, n. 29555, ha chiarito la corretta applicazione del principio di competenza in caso di storno di fatture e note di credito.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate e le contestazioni relative ai ricavi non dichiarati
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento con il quale, per quanto di interesse, venivano contestati, per il 2014, ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. n. 917/86, maggiori ricavi non dichiarati in relazione a “note di accredito da emettere”, imputate a bilancio a storno