Nel DQ del 21 Luglio 2022:
1) Invio dichiarazioni doganali: in AIDA 2.0, utilizzo del messaggio IM
2) Breve guida alla lettura della delega al Governo in materia di contratti pubblici
3) In arrivo la pausa feriale di agosto: termini processuali sospesi
4) Inail: nuovo sportello digitale, disattivazione del servizio agenda appuntamenti
5) Bonus psicologo 2022: istruzioni per la domanda e rimborso INPS
6) Note di variazione IVA: criteri di emissione in casi particolari
7) Servizi ex Enpals: richiesta certificati di agibilità per le imprese dello spettacolo
8) Niente superbonus se l’atto notarile definitivo di acquisto viene stipulato dopo il 30 giugno 2022
9) “Bonus-facciate”: opzione per lo sconto in fattura
Note di variazione IVA: criteri di emissione in casi particolari
Nel contratto di somministrazione periodica di cose (art. 1559 c.c.), spiega l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 386 del 20 luglio 2022, al primo quesito, l’avverarsi della condizione contemplata dalla clausola risolutiva espressa apposta al contratto, quale il mancato pagamento (articolo 1456 c.c.) o la scadenza del termine intimato per iscritto alla parte inadempiente (articolo 1454 c.c.), determina la risoluzione del contratto con effetti ex tunc, cioè a decorrere dalla prima fattura rimasta insoluta.
Una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta resta subordinato alle condizioni imposte dall’art. 19 del Dpr 633/72 (decreto IVA).
In ragione della riconosciuta possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione sin dall’apertura della procedura conco