Decreto semplificazioni: le novità in pillole

Il Decreto Semplificazioni emanato il giorno del Solstizio d’estate ha portato numerose novità, alcune già operative: vediamo le principali in pillole.
Le deduzioni IRAP per dipendenti a tempo indeterminato; l’abolizione della disciplina delle società in perdita sistemica; maggior tempo per Intrastat e Lipe del terzo trimestre; ulteriore semplificazione per le imposte di bollo; le semplificazioni per gli acquisti esteri inferiori a 5000 euro…

In questo contributo ci occupiamo di illustrare le principali novità apportate dal cosiddetto “decreto Semplificazioni” (DL n. 73 del 21/6/2022).

 

Riduzione dei controlli formali in relazione alle dichiarazioni precompilate presentate mediante un professionista o un CAF

decreto semplificazioni novitàA partire dalle dichiarazioni relative al 2022 (quindi Redditi2023), i controlli formali, di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73, vengono ridotti, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.

Viene infatti stabilito che:

  • se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;

  • il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;

  • il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

 

Deduzioni IRAP per dipendenti a tempo indeterminato

Sono state riformulate alcune parti dell’art. 11 del D. Lgs. 446/97, con l’obiettivo di sostituire le deduzioni “parziali” dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi, mantenendo in vigore solamente le deduzioni afferenti tipologie contrattuali diverse.

Contrariamente a quanto ipotizzato in un primo tempo, la modifica è priva di effetti sostanziali, ma presumibilmente verrà semplificata l’indicazione, nella dichiarazione IRAP, del costo dei dipendenti a tempo indeterminato.

Naturalmente, verrà fatta salva l’indicazione, in via transitoria per quest’anno, di tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nel rigo in cui attualmente deve essere riportata solo la deduzione eccedente (IC69, per le società di capitali).

 

Rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili

A seguito di una modifica dell’art. 83 comma 1 del TUIR, i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione) “valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili“.

Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 del DPR 322/98.

Sulla base di quanto riportato, il principio di derivazione rafforzata sembrerebbe, quindi, permettere il recepimento fiscale dell’impostazione contabile, riconoscendo la competenza fiscale e, quindi, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione ed evitando, così, la presentazione della dichiarazione integrativa.

La novità si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022.

 

Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica dal periodo di imposta 2022

Con l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo di imposta 2022 “solare”, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troverebbero applicazione laddove:

  • i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;

  • ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Resta ferma l’applicazione della disciplina per il periodo di imposta 2021.

Un’eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.

Nulla è disposto, invece, in merito alle preclusioni previste ove i ricavi effettivi risultino, nel 2022, inferiori a quelli presunti.

 

Decreto Semplificazioni: novità IVA

In ambito IVA, vengono previsti:

  • la nuova periodicità di invio degli elenchi INTRASTAT, che prevede la presentazione degli stessi “entro il mese successivo al periodo di riferimento” (vale già per il mese di Giugno 2022);

  • il differimento al 30 settembre di ciascun anno del termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre.

 

Decreto semplificazioni: novità imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro della soglia per il differimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Con efficacia dalle fatture emesse a decorrere dall’01.01.2023, il pagamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro;

  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

 

Abolizione dell’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere

Vengono escluse dall’obbligo comunicativo, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via Sistema di Interscambio, anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

Si rileva per inciso che, a decorrere dall’1.7.2022, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 178/2020, la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente trasmettendo i dati nel formato della fattura elettronica via SdI (sistema di interscambio).

Parleremo delle semplificazioni per imposta di bollo e  operazioni con l’estero nel webinar dell’1 Luglio 2022

 

Fattura Elettronica obbligatoria per i Forfettari

Webinar gratuito del 1/07/2022

webinar fatturazione elettronica per forfettari

 

Durante l’incontro approfondiremo l’obbligo di fatturazione elettronica esteso ai contribuenti finora in regime forfettario:

Estensione dell’obbligo di fattura elettronica: norme comunitarie e deroghe interne

Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica

Decorrenza delle novità

Ciclo attivo: contenuto della fattura, termini di emissione

Ciclo passivo: obblighi di conservazione e di trasmissione delle fatture

✔ Legami con l’esterometro

Casistica ed esempi

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati, 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 29 Giugno 2022