Aggregazioni aziendali: agevolazione inspiegabilmente cancellata con un anno di anticipo, a danno della crescita delle imprese

E’ stata inspiegabilmente cancellata con un anno di anticipo l’importante agevolazione per la crescita delle imprese che prevedeva un regime fiscalmente agevolato per le operazioni straordinarie di aggregazione aziendale.
Esaminiamo gli effetti della cancellazione di tale agevolazione.

Doveva restare in vigore fino al 31.12.2022 la norma in base alla quale, in caso di aggregazione aziendale attuata anche a seguito di conferimento effettuato ai sensi dell’art. 176 del Tuir, veniva fiscalmente riconosciuto, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e fino alla concorrenza massima di 5 milioni di Euro, la differenza fra il valore dell’avviamento e degli altri beni strumentali materiali ed immateriali assegnati ai beni medesimi nel contesto dell’operazione stessa rispetto a quello fiscalmente riconosciuto in capo all’impresa conferente o incorporata.

 

La fiscalità delle operazioni straordinarie

agevolazione aggregazioni aziendaliGiova ricordare che le operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni e scissioni) sono di regola effettuate secondo un ordinario regime di neutralità fiscale.

Ad esempio, in caso di conferimento, a prescindere dal valore cui la società conferitaria iscrive i singoli elementi nella propria contabilità, quindi anche in caso di iscrizione a valori di perizia, il loro valore fiscalmente riconosciuto rimane comunque quello ereditato presso il conferente, in regime di perfetta continuità fiscale.

In deroga al principio di neutralità fiscale, l’art. 176, comma 2-ter, del TUIR (applicabile anche alle operazioni di fusione e di scissione in forza del comma 10-bis dell’art.172 del TUIR stesso) prevede un regime alternativo di imposizione sostitutiva che non produce alcun effetto fiscale nei confronti del conferente, ma solo del conferitario, la cui applicazione è stata disciplinata dal D.M. 25 luglio 2008.

Il conferitario può, infatti, ottenere il riconoscimento dei maggiori valori contabili dei beni costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali iscritti nel proprio Stato patrimoniale, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap che può avere ad oggetto la totalità dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali (incluso l’avviamento) relativi all’azienda ricevuta, ovvero riguardare solo una parte degli stessi (“affrancamento parziale”).

Unica condizione, con riferimento al regime alternativo di imposizione sostitutiva, è rappresentata dal fatto che la società conferitaria o quella risultante dalla fusione opti, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione.

 

Le agevolazioni per aggregazioni aziendali inspiegabilmente cancellate!!

In deroga al regime ordinario ed a quello alternativo di imposizione sostitutiva previsto dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, l’art. 11 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 (in S.O. n.26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151/2019), aveva stabilito che per i soggetti passivi all’imposta sul reddito delle società indicati nel 1° comma dell’art. 73 del TUIR stesso risultanti da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022, si consideravano riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui aveva avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

Allo stesso modo, anche nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del TUIR a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Legge n. 34/2019 e fino al 31 dicembre 2022, si consideravano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal conferitario soggetto all’imposta sul reddito delle società, a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

La disposizione agevolativa si applicava a condizione che:

  1. l’aggregante fosse soggetto all’imposta sul reddito delle società (escluse quindi imprese individuali e società di persone residenti);
     
  2. alle operazioni di aggregazione aziendale partecipassero esclusivamente imprese operative da almeno due anni;
     
  3. le imprese che partecipavano alle predette operazioni non facessero parte dello stesso gruppo societario;
     
  4. i soggetti partecipanti all’operazione di aggregazione non fossero legati tra di loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n.1), del codice civile.

Inaspettatamente ed inspiegabilmente, però, con il comma 71 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), il termine del 31.12.2022 entro il quale l’operazione di aggregazione doveva essere completata per poter beneficiare delle disposizioni previste dall’art. 11 del D.L. 34/2019, è stato anticipato al 31.12.2021, costringendo tutte quelle imprese che avevano già programmato operazioni di aggregazione proprio in funzione dell’agevolazione e della scadenza originariamente prevista, a necessariamente riconsiderare i propri piani.

 

Gli effetti deleteri della cancellazione dell’agevolazione

Tanto per chiarire in termini economici la portata dell’anticipata ed inopinata cancellazione della norma, una società operante da almeno due anni che avesse accorpato, per effetto di un conferimento ex art. 176 o di una fusione ex art. 172 del TUIR, un’impresa, anch’essa operante da almeno due anni, che non deteneva, nella conferitaria o nella beneficiaria, alcuna partecipazione, avrebbe potuto iscrivere nell’attivo di bilancio, fino alla concorrenza di 5 milioni Euro, maggiori valori rispetto a quelli fiscalmente riconosciuti a fronte dell’avviamento e delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e vedersi riconosciuti tali valori, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui aveva avuto luogo l’operazione.

Per ottenere lo stesso risultato, ora che l’agevolazione è stata inopinatamente ed anticipatamente cancellata, la conferitaria o la beneficiaria sarà tenuta a versare l’importo di Euro 600.000,00, corrispondente al 12% di 5 milioni di Euro, a titolo di imposta sostitutiva, così come previsto dal comma 2-ter dell’art. 176 del TUIR.

Tutto questo in un contesto politico/economico in cui si sbandierano, a destra e a manca, agevolazioni di ogni genere per sostenere la crescita della piccola e media impresa italiana, conclamatamente afflitta da dimensioni troppo ridotte e, perciò, inadeguate per competere sui mercati.

L’auspicio

Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto indispensabile ed urgente un intervento legislativo che ripristini l’originaria scadenza del 31.12.2022 per usufruire dell’agevolazione e per consentire alle imprese che avevano programmato operazioni di aggregazione fin dal 2021 di portarle a termine anche perché, in funzione dell’agevolazione stessa, queste hanno già sostenuto gran parte dei costi per i lavori preparatori, se non anche che proroghi l’agevolazione di cui all’art.11 del DL 34/2019 fino al 31.12.2023 per permettere alle piccole e medie imprese di riconsiderare progetti accantonati a motivo dell’inopinata soppressione dell’agevolazione medesima.

 

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A cura di Silverio De Angeli

Mercoledì 1 giugno 2022

 

[Ndr: peraltro, senza senso, anche le aggregazioni tra professionisti sono osteggiate dalla legge, anzichè aiutare a crescere si mettono i bastoni tra le ruote e sembra che il Parlamento voglia mantenere piccole le aziende e gli studi professionali! Ma come fare a competere con i concorrenti europei? Come fare per mantenere i posti di lavoro? Le piccole aziende e i piccoli studi se non si aggregano sono destinati a scomparire!]