In un mondo economico tendente alla globalizzazione e in cui le piccole imprese, spesso, trovano difficoltà ad affermarsi sul mercato, il legislatore dà una mano per favorire le aggregazioni tra imprese al fine di favorire la crescita dimensionale delle società e facilitare il confronto con la spietata concorrenza: analisi delle norme agevolative.
In un mondo economico tendente alla globalizzazione e in cui le piccole imprese, spesso, trovano difficoltà ad affermarsi sul mercato, il legislatore dà una mano per favorire le aggregazioni tra imprese al fine di favorire la crescita dimensionale delle società e facilitare il confronto con la spietata concorrenza.
Quanto ai precedenti sull’argomento, si ricorda l’art. 1, commi 242 e segg., della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e l’art. 4, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella L. 9 aprile 2009, n. 33.
(Per approfondire leggi “Agevolazioni alle imprese dopo la conversione del Decreto Rilancio” di Devis Nucibella)
Agevolazione fiscale per aggregazione imprese: soggetti interessati
L’art. 11, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58, ha individuato nei soggetti residenti ed elencati nell’art. 73, comma 1, lett.a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Si veda l’Allegato A), i potenziali destinatari dell’agevolazione fiscale in esame.
Il successivo comma 3, del predetto art. 73, del D.P.R. n. 917/1986, offre la definizione di società residenti, ai fini che qui interessa:
“3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.
Operazioni di aggregazioni interessate
Sono interessate all’agevolazione fiscale le operazioni straordinarie di fusione (Art. 2501 e segg. c.c.), di scissione (Art. 2506 e segg. c.c.) e di conferimento di azienda (Art. 176, del suddetto D.P.R. n. 917/1986).
Come chiarisce la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2007, n. 16/E, parag. 3, l’operazione di fusione, scissione o conferimento deve realizzare necessariamente una effettiva aggregazione aziendale; quindi, non basta la creazione di un’azienda di dimensioni maggiori, ma è indispensabile la concentrazione di almeno due aziende preesistenti.
Decorrenza dell’agevolazione fiscale per aggregazione imprese
L’agevolazione fiscale in commento decorre dal 29 giugno 2019 (data di pubblicazione sulla G.U. della legge di conversione dell’anzidetto D.L. n. 34/2019) sino al 31 dicembre 2022.
L’individuazione della data di incentivazione fiscale per la società si collega alla data in cui l’operazione straordinaria è perfezionata, come ci suggerisce la predetta Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/2007, parag. 3. In altri termini, l’operazione è perfezionata:
- per le operazioni di fusione, con la data dell’ulti